PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI UN'ANTENNA OTTENUTA AL TAR DI ROMA ( avv. Elio Errichiello) MOTIVATO PROPRIO SULLA PATOLOGIA DI ELETTROSENSIBILITA' DI UNO DEI RICORRENTI!
https://www.facebook.com/photo?fbid=839040318252857&set=a.504825868340972
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI UN'ANTENNA OTTENUTA AL TAR DI ROMA ( avv. Elio Errichiello) MOTIVATO PROPRIO SULLA PATOLOGIA DI ELETTROSENSIBILITA' DI UNO DEI RICORRENTI!
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Elettrosmog.Limiti alla installazione degli impianti
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito.
Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.
Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete.
È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-limiti-alla-installazione-degli-impianti
qui di seguito una valutazione tecnica della sentenza del TAR delle Marche che ai Comuni l’unico percorso valido e realisticamente attuabile per gestire la tematica delle reti di telecomunicazioni che è
sempre più avviata verso processi di estrema semplificazione a favore delle compagnie private
https://polab.it/srl/wp-content/uploads/2024/02/TAR-Marche-n.-131-del-7-febbraio-2024_Morrovalle.pdf
Consiglio di Stato Sez. VII n.8989 del 16 ottobre 2023
Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI) n. 8436 del 20 settembre 2023
L’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone che lo sportello locale competente provvede a “pubblicizzare” l’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici assolve all’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione. Ne consegue che la pubblicazione sul portale “impresainungiorno.gov” - la cui finalità è quella è quella di semplificare la possibilità per le imprese di seguire lo stato di avanzamento dei procedimenti dalle stesse avviati - non è di per sé idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, dovendosi provvedere a pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente possano essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.
https://lexambiente.it/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/17110-elettrosmog-installazione-impianti-e-obbligo-di-pubblicit%C3%A0.html
Due psicologi dell'educazione hanno ritenuto la bambina e i suoi genitori credibili nel descrivere i suoi sintomi, e i tribunali precedenti hanno accettato le prove della famiglia e hanno descritto i suoi sintomi come "debilitanti quando si verificano". Dal 2017, però, si sono tenute diverse udienze che hanno tutte stabilito che un piano EHC non era necessario.
... "Il problema della bambina con le radiazioni elettromagnetiche influisce sulla sua vita in generale e limita le sue normali attività quotidiane - il test dell'Equality Act. Si applica a scuola, a casa e quando è in giro per il mondo. A scuola, i suoi problemi di comunicazione e di utilizzo dei computer sono il risultato diretto dell'uso del wifi nelle scuole. L'unica soluzione disponibile deve essere fornita a scuola. Non è trasferibile in nessun altro luogo, anche se potrebbe essere necessario replicarla altrove. Non vedo quale altra soluzione potrebbe essere efficace per evitare il problema o superarne le conseguenze.
"Per questi motivi combinati, ritengo che il bambino necessiti di un trattamento educativo speciale. Nessun fattore è stato decisivo nella mia analisi e non ho attribuito alcun significato particolare ai singoli fattori. Piuttosto, ho considerato l'effetto dei fattori nel loro insieme, ciascuno nel contesto di tutti gli altri".
https://www.localgovernmentlawyer.co.uk/education-law/394-education-news/51400-upper-tribunal-requires-council-to-secure-ehcp-for-student-who-is-hypersensitive-to-wi-fi-signals
Il principio FONDAMENTALE è la CELERITA' della procedura per permettere nel minor tempo possibile la installazione di una nuova antenna!!! E chi se ne frega dei pareri della ASL e dell'ARpa !!!
Anticipa quando in sede comunitaria si sta realizzando con il Gigabit Infrastructure Act" !
E' inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento di SCIA disciplinato dall’art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, quand’anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all’autonomia territoriale, posto che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa. Conseguentemente, ad una disposizione regionale che prescrive la necessaria acquisizione del parere sia dell’ARTA sia dell’ASL per l’autorizzazione all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la stessa debba essere interpretata nel senso di attribuire al parere dell’ASL ivi previsto, valenza di mero atto endoprocedimentale, non vincolante, la cui mancanza o contrarietà in nessun caso può determinare né un arresto procedimentale né il superamento del termine di trenta giorni decorso il quale, in mancanza di provvedimento negativo del Comune o dell’ARTA, la SCIA si consolida.
https://lexambiente.it/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/16937-elettrosmog-autorizzazione-per-installazione-di-impianti-fissi-di-telefonia-mobile-e-normativa-regionale.html