venerdì 9 gennaio 2026

Distanze minime tra stazioni radio base e siti sensibili

 Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI n. 9464 del 2 dicembre 2025



Le distanze minime tra stazioni radio base e siti sensibili vanno calcolate considerando l’edificio rilevante. Sono illegittimi i provvedimenti comunali che effettuano il calcolo della distanza dall’area perimetrale o dalla recinzione del sito, così ampliando in maniera irragionevole l’area nella quale viene vietata l’installazione di stazioni radio base, al di là delle specifiche esigenze di tutela.


Il Comune di Caserta - con riferimento ad un Regolamento Comunale -  si è opposto ad una stazione radiobase di ILIAD in quanto ha  installato l'antenna de quo ad una distanza inferiore ai 75 m dalla scuola elementare comunale plesso Lorenzini sita al Viale Cappiello 23... inoltre manca la domanda di varia e richiesta documentazione tecnica ( con quanto previsto dall’art.7,comma 7, del vigente Regolamento Comunale, rispetto all’esistenza di Aree sensibili (edificio destinato a scuola e, posto a distanza inferiore di 75 metri rispetto alla prevista installazione), di cui all’art.7, comma 7 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base; ) 

Notare che il contenzioso si è sviluppato su ... come misurare le distanze! 

-che la misura della distanza va rilevata in orizzontale tra i punti più vicini delle due attività e non in obliquo (dall’alto verso il basso) come ha rilevato ILIAD (vedi allegato A); - che quanto rappresentato da ILIAD Italia S.p.A. risulta viziata da errore di misurazione in quanto da verifiche d’ufficio la misurazione della distanza tra l’impianto e la scuola, eseguita in linea orizzontale (e non dall’alto verso il basso), risulta essere di m 71.02, inferiore ai 75.00 metri lineari


Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Iliad contro il Comune di Caserta in una disputa su una stazione radio per telefonia mobile troppo vicina a una scuola, annullando i blocchi imposti dal Comune. La sentenza chiarisce come calcolare correttamente le distanze minime da luoghi sensibili come scuole, per bilanciare salute pubblica e copertura telefonica.

Il Problema Principale

Iliad voleva installare un'antenna per cellulari in via De Franciscis a Caserta. Il Comune l'ha bloccata e poi annullata, sostenendo che era a meno di 75 metri dalla scuola Lorenzini, violando il loro regolamento locale. Il TAR Campania aveva dato ragione al Comune, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione il 2 dicembre 2025.

Come Calcolare le Distanze

Le distanze non si misurano solo in orizzontale sul suolo, ma considerando l'altezza dell'antenna (circa 29 metri) e il punto reale di emissione delle onde, fino all'edificio sensibile. Nel caso, la distanza effettiva superava i 75 metri, rendendo illegittimo il calcolo del Comune. Usare la recinzione esterna della scuola amplia troppo la zona vietata, creando limiti eccessivi non giustificati.

Motivi del Comune Respinti

  • Piano installazioni: Iliad aveva già inviato il piano nel 2021, inclusa quell'area.

  • Documenti mancanti: Tutti i documenti richiesti erano presenti o non obbligatori per legge nazionale.

  • Comunicazioni: Iliad ha notificato inizio, fine lavori e attivazione come previsto.

Importanza per la Salute e la Rete

L'ARPAC (agenzia ambientale) ha confermato che l'antenna rispetta i limiti di emissioni elettromagnetiche, senza rischi per la salute. Il Comune non ha bilanciato adeguatamente l'interesse pubblico alla telefonia (servizio essenziale) con la tutela della scuola, rendendo illegittimo l'annullamento. Questo evita divieti rigidi che ostacolano la copertura mobile in città.lexambiente

domenica 14 dicembre 2025

Tar Sicilia annulla provvedimento di diffida di installazione stazione rabiobase

 


La sez. V


Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio - base per telefonia mobile
in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee1.



La sentenza nella sua linearità esegetica porta a cassare la disciplina interna del Comune in contrasto con il quadro normativo, precisando che alle Regioni e ai Comuni è consentito, nell’ambito delle proprie e rispettive competenze, individuare “criteri localizzativi” degli impianti di telefonia mobile (anche sotto forma di divieti quali, ad esempio, quello di collocare antenne su specifici edifici ospedali, case di cura ecc.), con l’impossibilità di introdurre “criteri distanziali generici ed eterogenei”.

La norma ritenuta dal GA illegittima definisce come “siti sensibili” le «aree con presenza o destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo comprese le relative pertinenze, per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.», disponendo che «Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree sensibili»sensibili: un evidente divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale22


https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/dottrina175/elettrosmog-antenna-e-distanze-dagli-edifici



lunedì 24 novembre 2025

Criteri di localizzazione degli impianti

 Consiglio di Stato Sez. VI n.8345 del 28 ottobre 2025



I regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete 

lunedì 3 novembre 2025

siti 'idonei' e siti 'preferenziali' ...

 Arriva questa sentenza del Consiglio di Stato



L’impossibilità di prevedere divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di «siti idonei» essendo al più ammessa la previsione di «siti preferenziali» senza alcun carattere di esclusività e, in ogni caso, qualsiasi diversa localizzazione non potrebbe essere inibita «salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale» 


sempre più difficile per un Comune porre un freno alla installazione selvaggia di altre antenne


Consiglio di Stato Sez. VI n. 7572 del 29 settembre 2025

https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-illegittimita-di-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base

domenica 12 ottobre 2025

legittimazione e interesse all’impugnazione delle autorizzazioni all’installazione di stazioni radio base

 Consiglio di Stato Sez. VI n. 7480 del 23 settembre 2025



Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 683/2025, con la quale il T.A.R. per la Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto 


sentenza


In materia di legittimazione e interesse all’impugnazione delle autorizzazioni all’installazione di stazioni radio base, la qualificazione può discendere anche dalla vicinanza del luogo di dimora abituale a quello dell’installazione. 

La stretta vicinanza tra i luoghi rende palese l’incidenza sulla visuale quanto meno delle unità prospicenti all’area di ubicazione della stazione radio base. Inoltre, l’interesse azionato non si esaurisce in una mera dimensione patrimoniale ma contempla, altresì, gli aspetti di natura non patrimoniale che attengono alla vivibilità, alla fruibilità, al benessere, in generale, al godimento del bene, e che compongono l’interesse sottostante il diritto soggettivo, come evidenziato dalla dottrina sin da quella risalente ma autorevole teorica che definì l’interesse come il sentimento della condizionalità della vita di relazione. Tali interessi devono ritenersi incisi dall’edificazione in zona così prossima alle proprietà. Deve, altresì, osservarsi come ai fini della verifica della condizione dell’azione non occorrano evidenze in ordine al quantum del dedotto deprezzamento monetario, che è questione che attiene al merito di un’eventuale domanda risarcitoria. (segnalazione e massima Avv. F. Smerchinich) 

domenica 21 settembre 2025

L'installazione di un impianto non si deve concedere sempre e comunque ...

 


La tutela della concorrenza non può risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo. Per tale ragione il provvedimento dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo paesaggistico o culturale che, negando l’autorizzazione di propria competenza, di fatto ostacoli l’accesso di un operatore economico a un mercato, non può ritenersi illegittimo per questo solo fatto, ovvero solo in ragione delle conseguenze anticoncorrenziali che il provvedimento negativo è suscettibile in tesi di determinare. 


https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-vincoli-paesaggistici



domenica 18 maggio 2025

Criteri di installazione delle infrastrutture di rete


Le infrastrutture di rete costituiscono opere a standard tecnico, ovvero fanno parte di quelle attrezzature necessarie per assicurare ad un’area l’idoneità insediativa sul piano tecnico (al pari delle strade residenziali, i parcheggi, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione), prima ancora che relazionale (come invece le opere di urbanizzazione secondaria). In quanto indispensabili rispetto all’edificabilità dell’area, le infrastrutture di rete sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale. L’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria non significa che le predette infrastrutture possano essere localizzate indiscriminatamente in ogni parte del territorio comunale. Sono fatte salve le limitazioni ‒ poste da specifiche disposizioni di legge ‒ imposte da esigenze imperative connesse alla difesa, alla sicurezza dello Stato, alla protezione civile, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei dati personali e alla salute pubblica (art. 3, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,), nonché a tutela dei beni culturali e delle servitù militari (art. 43 comma 5, del Codice).

Pubblicato il 16/04/2025 


https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-criteri-di-installazione-delle-infrastrutture-di-rete