lunedì 22 luglio 2013

Altra sentenza di un TAR che - almeno - evidenzia chiaramente la nefandezza della legislazione in materia di elettrosmog

La sentenza recita

"E’ illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo, non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 Cost."

Pazzesco, ma questa è la situazione ! 



TAR Campania (NA), Sez. VIII, n. 2394, del 9 maggio 2013
Elettrosmog.Regolamento comunale per insediamento urbanistico e territoriale delle Stazioni Radio Base (SRB), obiettivi e criteri consentiti.

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