Elettrosmog.Legittimità diniego alla realizzazione impianto di telefonia mobile per contrasto con Regolamento comunale
Il Comune di Lecce, facendo esercizio del potere
assegnatole dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001, ha approvato, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, il Regolamento
recante “Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di
trasmissione tra 100 kHz a 300 GHz”. Tale Regolamento non consente
l’installazione degli impianti in particolari zone sensibili. Sulla base di tali
disposizioni il Comune ha negato alla società di telefonia mobile
l’autorizzazione alla installazione del suo impianto nel sito indicato che
ricade (pacificamente) in un’area nella quale, ai sensi delle predette
disposizioni, è preclusa l’installazione di impianti. Peraltro, i criteri
localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da
determinare un divieto generale d’installazione di impianti su tutto
l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura
dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha
indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove
è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura
del servizio su tutto il territorio. (Segnalazione e massima a cura di F.
Albanese)
Nessun commento:
Posta un commento