lunedì 16 dicembre 2013

Consiglio di Stato conferma la validità del Regolamento Comunale

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5231, del 30 ottobre 2013
Elettrosmog.Legittimità diniego alla realizzazione impianto di telefonia mobile per contrasto con Regolamento comunale
Il Comune di Lecce, facendo esercizio del potere assegnatole dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, il Regolamento recante “Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz a 300 GHz”. Tale Regolamento non consente l’installazione degli impianti in particolari zone sensibili. Sulla base di tali disposizioni il Comune ha negato alla società di telefonia mobile l’autorizzazione alla installazione del suo impianto nel sito indicato che ricade (pacificamente) in un’area nella quale, ai sensi delle predette disposizioni, è preclusa l’installazione di impianti. Peraltro, i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale d’installazione di impianti su tutto l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
 
 

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