lunedì 9 dicembre 2013

Piano di Coordinamento delle antenne: così funziona ...


TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 292, del 15 ottobre 2013
Elettrosmog.Legittimità diniego installazione impianto telefonia mobile per contrasto con il Piano di Coordinamento delle antenne


Il Piano di Coordinamento delle antenne è la risultante di un procedimento che ha coinvolto il ricorrente, le cui istanze tecniche e commerciali erano state ampiamente recepite, e la relativa individuazione di 8 aree del territorio comunale idonee all’allocazione è stata il frutto di una soluzione concordata e condivisa con i gestori della telefonia mobile. Con l’approvazione del suddetto Piano il Comune non ha introdotto un limite alla localizzazione, come tale non consentito, ma si è peritato di dettare un criterio di localizzazione, attività questa da ritenersi consentita. Gli enti locali, infatti, possono disciplinare la materia dell'uso del territorio nell'esercizio delle competenze ad essi devolute in subjecta materia anche in relazione all'istallazione degli impianti di telefonia mobile nel rispetto di alcuni limiti, per cui non può ritenersi che le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003) attribuiscano un insindacabile potere di scelta del privato sulla collocazione e sulle modalità di realizzazione delle antenne; al contempo, tuttavia, i Comuni sono tenuti, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, ad assicurare il perseguimento dell'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

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