Consiglio di Stato, Sez. III, n. 119, del 15 gennaio 2014
Elettrosmog.Legittimità diniego autorizzazione ai sensi del Regolamento regionale e comunale riguardante le antenne radiofoniche
La giurisprudenza Costituzionale ha
riconosciuto la sussistenza di un peculiare spazio della fonte
regolamentare comunale in materia di impianti di cui trattasi, sia al
fine di assicurare il corretto posizionamento urbanistico e territoriale
degli impianti, sia al fine di minimizzare l’impatto delle
installazioni sulle popolazioni, purché la pianificazione adottata non
sia tale da impedire od ostacolare, ingiustificatamente, l’insediamento
nel territorio comunale degli impianti stessi, i quali rispondono ad un
interesse di carattere generale. Il comune è invece incompetente a
fissare limiti di esposizione a campi elettromagnetici diversi da quelli
stabiliti dalla normativa statale di cui al d.P.R. 10 settembre 1998,
n. 381, ma è competente a dettare diverse e specifiche misure (anche
dopo l’entrata in vigore della legge n. 36 del 2001), la cui idoneità
emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori
di carattere scientifico
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