TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 880, del 3 aprile 2014
Elettrosmog.Legittimità non accoglimento SCIA per adeguamento tecnologico di un impianto UMTS collocato su un'infrastruttura di telecomunicazioni preesistente
E’ corretto l’operato del Comune, il
quale, rilevando che, per effetto dell’intervento oggetto di SCIA, la
potenza di emissione dell’impianto avrebbe subito un significativo
incremento, ha dato applicazione all’articolo 7, comma 9, della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 11, in base al quale nel caso che, a causa
delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento
delle esposizioni o qualora si preveda l'aumento della potenza di
emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di
autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo
procedimento autorizzativo. Non rileva che l’articolo 87-bis del D.lgs
259/2003 ha introdotto una semplificazione procedimentale, stabilendo
che, per gli interventi su infrastrutture di comunicazioni esistenti,
non sia necessaria la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 87
del citato decreto legislativo, potendo la stessa essere surrogata da
una semplice segnalazione da parte del soggetto interessato.
(Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00880/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2013 REG.RIC.
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