lunedì 23 febbraio 2015

Buone notizie: Consiglio di Stato afferma la legittimità delle distanze minime



Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015


Elettrosmog.Stazioni radio base legittimità divieto installazione ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili

Legittimità delle Linee Guida per l’installazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune, che vietano la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettano le regole per l’individuazione di siti nei quali sarebbe stato possibile collocare gli impianti. La giurisprudenza ha affermato che nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.

http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/11218-elettrosmog-stazioni-radio-base-legittimit%C3%A0-divieto-installazione-ad-una-distanza-inferiore-ai-100-metri-da-determinati-siti-sensibili.html

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