domenica 1 novembre 2015

No ad un'antenna da installare su un parco giochi !



Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4188, del 8 settembre 2015
Elettrosmog.   Legittimità diniego d’installazione di antenne per telecomunicazioni all’interno di un sito sensibile: area a verde attrezzato (parco, gioco).


Non pare irragionevole né illegittima la previsione del Regolamento Edilizio Comunale di Venezia, in una con quella, di indirizzo, della Circolare Regionale Veneto n. 12 del 12.7.2001, di annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente sensibili, bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative, all’emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute. Del tutto indimostrato e apodittico, del resto, è il contrario assunto dell’appellante, secondo cui la permanenza delle persone in tali aree è assolutamente saltuaria e, spesso, per una durata inferiore alle quattro ore giornaliere, poiché la quotidiana esperienza insegna, quasi come fatto notorio, che tali aree adibite a verde pubblico e/o sportive attrezzate sono luogo di ritrovo frequente e prolungato per larghi strati della popolazione e, in particolare, per quelli che hanno minori possibilità di ritrovo in altre aree private a ciò dedicate e, soprattutto, per quegli utenti bambini, adolescenti, persone diversamente abili, e via dicendo, che hanno minori possibilità di socializzazione/ricreazione, per le più diverse ragioni, in altri luoghi di svago protetti e non aperti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Leggi tutto

Nessun commento: