Purtroppo non si parla di salute .
Il citato decreto legislativo non fa riferimento a deturmanento per inquinamenti vari ...
Però è un passo avanti !
________________________________________________________________
Nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e
malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria,
le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere
localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al
cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela
dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica
utilità può risultare cedevole. Non a caso, il successivo comma 4 dello stesso
art. 86 si affretta a stabilire che “Restano ferme le disposizioni a tutela dei
beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo
VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare”. (Segnalazione e
massima a cura di F. Albanese)
Nessun commento:
Posta un commento