Consiglio di Stato, Sez. III, n. 690, del
5 marzo 2013
Elettrosmog.Inammissibilità distanze minime siti sensibili da
impianti telefonia mobile in regolamento comunale

L’art. 50 del regolamento edilizio del Comune di
Venezia, laddove pone il limite minimo di ml 50 dell’impianto di telefonia
mobile, dai siti c.d. sensibili, assurge a inammissibile misura di
radioprotezione a carattere generale, a differenza di quella sui limiti
d’altezza indicata nella medesima disposizione. La potestà regolamentare
comunale ex art. 8, c. 6 della legge 36/2001, non si può mai tradurre nel potere
di sospendere ad libitum e per sempre la formazione dei titoli abilitativi ex
artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, mercè un divieto
generalizzato d’installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della
loro specifica ubicazione o connotazione o di concrete e, come tali,
differenziate, esigenze d’armonioso governo del territorio. Per altro verso,
l’interesse sotteso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici si deve
tradurre in regole ragionevoli, motivate e certe, poste
a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può dissimulare norme di
radioprotezione aggiuntive o peggiorative dei già cautelativi e
rigorosi limiti
all’uopo posti, in modo unitario per tutto il territorio della Repubblica, dalla
normativa statale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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