... " Pertanto, solo quando risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute, si possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del più probabile che non e non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici. "
VEDERE BENE LA CRONISTORIA E LE CONCLUSIONi che sono negative nei confronti del Comune di Venezia che non voleva una SRB vicino ad un luogo 'sensibile' :
dove è stato l'errore ? non aver dato spazio alle rilevanze scientifiche e ad es. alla classificazione delle RF come possibili cancerogeni ?!
__________________________________________________________________________________
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3939/2012 RG,
proposto dal Comune di Venezia, in persona del sig. Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Paoletti, Giulio Gidoni e Nicoletta
Ongaro, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34,
contro
la Vodafone Omnitel NV, con
sede nel Regno dei Paesi Bassi, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Paolo Mantovan, con
domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n. 5,
per la riforma
della sentenza breve del TAR
Veneto, sez. II n. 377/2012, resa tra le parti e concernente la denuncia di
inizio attività dell’appellata per l’installazione d’un apparato di telefonia
mobile;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio della Società appellata;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore all'udienza pubblica
del 7 dicembre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti
gli avvocati Paoletti ed Andrea Manzi (su delega dell’avv. L. Manzi);
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
1. – La Vodafone Omnitel NV,
con sede nel Regno dei Paesi Bassi, dichiara d’aver proposto al Comune di
Venezia la dichiarazione d’inizio attività – DIA in data 29 settembre 2010, per
installare un apparato di telefonia mobile su un’infrastruttura preesistente
della WIND, sita in Venezia, loc. Malamocco, via F. Parri.
Detta Società fa presente che
sulla medesima DIA sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell’ARPA Veneto,
della Commissione edilizia comunale e della competente Soprintendenza. Il
Comune, però e con nota prot. n. 527063 del 19 dicembre 2011, ha ordinato a
detta Società di non realizzare l’impianto radioelettrico, perché ricadente
all’interno della fascia di rispetto per i siti sensibili, come prevista
dell’art. 50 del regolamento edilizio comunale.
2. – Detta Società ha allora
adito il TAR Veneto che, con sentenza n. 377 del 14 marzo 2012, ne ha accolto il
ricorso, annullando sia la nota impugnata, sia l’art. 50 R.E.
Appella allora il Comune di
Venezia, deducendo in punto di diritto l’erroneità della sentenza qui gravata
per omessa ed incompleta motivazione, sotto vari profili. S’è costituita nel
presente giudizio la Società appellata, concludendo per l’inammissibilità e
l’infondatezza dell’appello.
Alla pubblica udienza del 7
dicembre 2012, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è
assunto in decisione dal Collegio.
3. L’appello non è fondato.
3.1.Il Comune appellante deduce
anche nel presente grado che l’art. 50 R.E., sulla cui scorta è stata emanata la
nota impugnata in primo grado, abbia un esclusivo scopo di regolazione
urbanistica, nel senso, cioè, che disciplina le corrette modalità d’insediamento
degli impianti in parola nel tessuto urbano. In particolare, il citato art. 50
stabilisce, tra l’altro, che gli impianti radioelettrici non sorgano a meno di
ml 50 dai siti qualificati come sensibili dalla Regione Veneto (scuole, asili,
ospedali, case di cura, parchi ed aree per gioco e lo sport). Il Comune, a tal
riguardo, sottolinea la ragionevolezza di tal scelta, in quanto preordinata a
tutelare zone di particolare pregio urbanistico ed ambientale, o destinate ad
uso collettivo
La tesi non convince il
collegio, donde la correttezza dell’interpretazione al riguardo resa dal
TAR.
L’assunto dell’appellante, ben
lungi dall’esser coerente con la potestà delineata a favore dei Comuni dall’art.
8, c. 6 della l. 22 febbraio 2001 n. 36 —grazie al quale essi «…possono adottare
un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici…»—, ne viola laratio, il significato e la formula.
Invero, il legislatore statale ha scelto d’inserire le infrastrutture per le
reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, così
esprimendo un principio fondamentale della normativa urbanistica. In tal senso,
per un verso, la potestà regolamentare comunale ex art. 8, c. 6 non si può mai
tradurre nel potere di sospendere ad libitum e per sempre la formazione dei
titoli abilitativi ex artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
mercè un divieto generalizzato d’installazione in aree urbanistiche predefinite,
al di là della loro specifica ubicazione o connotazione o di concrete (e, come
tali, differenziate) esigenze d’armonioso governo del territorio. Per altro
verso, l’interesse sotteso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici si deve tradurre in regole ragionevoli, motivate e certe, poste
a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può dissimulare norme di
radioprotezione aggiuntive o peggiorative dei già cautelativi e rigorosi limiti
all’uopo posti, in modo unitario per tutto il territorio della Repubblica, dalla
normativa statale.
Ebbene, la serena lettura del
ripetuto art. 50, laddove appunto pone il limite minimo di ml 50 dell’impianto
dai siti c.d. sensibili, assurge a (inammissibile) misura di radioprotezione a
carattere generale, a differenza di quella sui limiti d’altezza indicata nella
medesima disposizione.
L’art. 50, nella parte qui
contestata, non esprime altro valore che la necessità di tener lontano detto
impianto da aree che si presumono ex se o pregiate per il sol fatto d’esistere,
o pericolose per chi le frequenta solo a causa della viciniorità dell’impianto.
A ben vedere, la circolare regionale n. 12 del 12 luglio 2001 s’è già fatta
carico, nel porre gli indirizzi ai Comuni per il corretto esercizio della loro
potestà regolamentare ex art. 8, c. 6, d’indicare come i regolamenti comunali
possano sì «… definire i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura,
parchi e aree per il gioco e lo sport), in corrispondenza dei quali può essere
esclusa l’installazione d’impianti di telecomunicazione…». La circolare non
ammette, però, deroghe ai parametri di radioprotezione posti dal DM n. 381/1998,
non solo perché i limiti di tutela sanitaria sono di competenza statale ai sensi
del precedente art. 4, c. 2, ma soprattutto perché non siano poste, Comune per
Comune e con criteri, per così dire, arbitrari e non meditati, distanze di
rispetto predeterminate a pretesa tutela della salute di chi frequenta i siti
sensibili viciniori.
3.2. Deduce inoltre il Comune
appellante che la potestà regolamentare non possa prescindere, nel disciplinare
gli impianti de quibus, dall’applicazione del principio di precauzione, ogni
qual volta non siano chiari i rischi indotti da un’attività potenzialmente
pericolosa, nell’esercizio dei pubblici poteri regolatori sulla materia.
La tesi è suggestiva, ma va
disattesa.
In disparte l’obbligo del
Comune appellante di dar contezza, non in questa sede ma nel momento in cui ha
deliberato il regolamento, dei presupposti per cui l’art. 50 si sarebbe dovuto
ispirare al principio di precauzione, quest’ultimo consente sì d’assumere,
quando sussistono incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la
salute delle persone, misure protettive senza dover attendere che siano
dimostrate in modo esauriente la realtà e la gravità di tali rischi.
L'applicazione corretta del
principio stesso impone, però e per un verso, l'individuazione delle conseguenze
potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione dell’impianto
alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la valutazione
complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici disponibili
più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale al
riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile determinare con certezza
l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non
concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la
probabilità di un danno reale per la salute, si possono porre regole di
minimizzazione del rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno
il criterio del più probabile che non e non certo criteri arbitrari,
scientificamente spuri o meramente possibilistici. Nella specie, non solo tutto
ciò non è accaduto, ma soprattutto non sembrano sussistere allo stato, perlomeno
ad una visione ragionevole e non allarmistica, seri motivi per non reputare
attendibili i livelli di radioprotezione tuttora vigenti, tanto da giustificarne
altre da parte dei Comuni.
4. – In definitiva, l’appello
va rigettato.
5. Le spese del presente
giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso
n. 3939/2012 RG in epigrafe), lo respinge.
Condanna il Comune appellante
al pagamento, a favore della Società resistente e costituita, delle spese del
presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 3.000,00 (Euro
tremila/00), di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase
introduttiva ed € 1.300 per la fase decisoria.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella
Camera di consiglio del 7 dicembre 2012, con l'intervento dei sigg.
Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento