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Elettrosmog.Delocalizzazione di impianto ripetitore per telefonia cellulare
Deve considerarsi legittima la previsione di spostamento di un impianto per telefonia cellulare inserita nel piano di localizzazione delle stazioni radio base di un comune, integrando essa una prescrizione non generalizzata attinente all'urbanistica ed alla pianificazione del territorio che ha natura consentita dalla legge quadro n. 36/2001. L'autorizzazione di cui all'art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 è necessaria, perché espressamente prevista anche per “la modifica delle caratteristiche di emissione" e l’intervento eseguito nella fattispecie, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell’esistente ma (essendo anche assimilato in via normativa ad un incremento dell’urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico. Il silenzio-assenso di cui al comma 9 dell’art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 non può ritenersi formato in mancanza di conformità dell'opera realizzata alle prescrizioni contenute nell’anzidetto piano di localizzazione.
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