domenica 6 ottobre 2013

TAR del Piemonte si appella al Principio di Precauzione ...!!!

Una sentenza del luglio 2013 del TAR del Piemonte ha qualcosa di inusuale ... introduce il Principio di Precauzione a fronte della solita disputa di una antenna tra Vodafone ed una famiglia di un  Comune piemontese

Il Principio di precauzione (art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) impone agli Stati membri l’adozione di provvedimenti idonei ad evitare potenziali rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente dannoso e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano , quando però vi sia incertezza riguardo alla esistenza o alla portata dannosa di determinati rischi. Di conseguenza, laddove si fronteggino situazioni in relazione alle quali esiste una vasta letteratura scientifica ed il legislatore nazionale si sia già pronunciato con l’adozione di provvedimenti che, sulla base di tali studi scientifici, dettino misure finalizzate a prevenire i rischi connessi ad una determinata attività, tali misure debbono trovare applicazione, dovendo il principio di precauzione essere contemperato con quello di proporzionalità al fine di realizzare un equo contemperamento degli opposti interessi.

Purtroppo il TAR  conclude che l'Italia ha recepito questo Principio con il
D.P.C.M. 8/07/2003 (quello che acquisito i valori ICNIRP, ad es. del 6 V/m)  per cui dalla simulazione dei valori al momento della domanda e poi,  i valori sono  stati  ampliamente inferiori, per cui ... i vicinanti della antenna hanno perso la causa ! 

 

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