Una sentenza del luglio 2013 del TAR del Piemonte ha qualcosa di inusuale ... introduce il Principio di Precauzione a fronte della solita disputa di una antenna tra Vodafone ed una famiglia di un Comune piemontese
Il Principio di precauzione (art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea) impone agli Stati membri l’adozione di provvedimenti idonei ad evitare
potenziali rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la
protezione di tali valori sugli interessi economici indipendentemente
dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o
potenzialmente dannoso e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano , quando
però vi sia incertezza riguardo alla esistenza o alla portata dannosa di
determinati rischi. Di conseguenza, laddove si fronteggino situazioni in
relazione alle quali esiste una vasta letteratura scientifica ed il legislatore
nazionale si sia già pronunciato con l’adozione di provvedimenti che, sulla base
di tali studi scientifici, dettino misure finalizzate a prevenire i rischi
connessi ad una determinata attività, tali misure debbono trovare applicazione,
dovendo il principio di precauzione essere contemperato con quello di
proporzionalità al fine di realizzare un equo contemperamento degli opposti
interessi.
Purtroppo il TAR conclude che l'Italia ha recepito questo Principio con il
D.P.C.M. 8/07/2003 (quello che acquisito i valori ICNIRP, ad es. del 6 V/m) per cui dalla simulazione dei valori al momento della domanda e poi, i valori sono stati ampliamente inferiori, per cui ... i vicinanti della antenna hanno perso la causa !
Nessun commento:
Posta un commento