
Elettrosmog.Installazione SRB e art. 7 legge 241/1990
Il procedimento preordinato all'adozione
dell'atto di assenso all'installazione dell'impianto di telefonia mobile deve
seguire le regole dettate dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 ai fini
della partecipazione di soggetti, diversi dal diretto destinatario dell'atto
finale, nei cui confronti l'atto possa arrecare pregiudizio. In tale posizione
si troverebbero sia i proprietari dei terreni confinanti che i proprietari degli
immobili ubicati nel campo intercettato dall’antenna. L'attività di
localizzazione e di installazione sul territorio di impianti di
telecomunicazione si caratterizza, infatti, per la sua idoneità ad incidere su
un ampio numero di soggetti che stabilmente risiedono nella zona o ivi svolgono
attività di rilievo economico o sociale. Detti soggetti devono ritenersi
portatori di qualificate posizione di interesse legittimo all'osservanza delle
norme sullo sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, sulla tutela
paesaggistica ed ambientale e sui limiti di compatibilità sanitaria delle
emissioni elettromagnetiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00375/2014
REG.PROV.COLL.
N. 00301/2013
REG.RIC.
N. 00387/2013
REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione
staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 301 del 2013, proposto da:
Roberto Resta, Mario Cacciacarne, Mariagrazia Giampietro, Guido D'Angelantonio, Nino Colanzi, Fabrizio Marini, Vittorio Colarossi, Maurizio Suaria, Elisabetta Adami, Araldo Camilletti, Sergio Annibaldi, Francesca Baccaro, Piero Giampietro, Fabrizia Tullio, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Luca Presutti in Pescara, via Firenze, 117;
Roberto Resta, Mario Cacciacarne, Mariagrazia Giampietro, Guido D'Angelantonio, Nino Colanzi, Fabrizio Marini, Vittorio Colarossi, Maurizio Suaria, Elisabetta Adami, Araldo Camilletti, Sergio Annibaldi, Francesca Baccaro, Piero Giampietro, Fabrizia Tullio, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Luca Presutti in Pescara, via Firenze, 117;
contro
Comune di Pescara, rappresentato e
difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis
in Pescara, Ufficio Legale Comune;
nei confronti di
Telecom Italia Spa, rappresentato e
difeso dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in
Pescara, via G. D'Annunzio 142; Christian Amedoro;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Marino Marini, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Carlo Costantini in Pescara, via Firenze, 117;
Marino Marini, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Carlo Costantini in Pescara, via Firenze, 117;
sul ricorso numero di registro
generale 387 del 2013, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
contro
Comune di Pescara, rappresentato
e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De
Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
Comune di Pescara - Settore Gestione del Territorio - Servizio S.U.E.,
Provincia di Pescara;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
Comune di Pescara - Settore Gestione del Territorio - Servizio S.U.E.,
Provincia di Pescara;
nei confronti di
Enac - Ente Nazionale Aviazione
Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliato presso la sede della stessa in L'Aquila, via Buccio di
Ranallo C/ S.Domenico;
Enav S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Enav S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
e con l'intervento di
ad opponendum:
Roberto Resta, Mariagrazia Giampietro, Marino Marini, Fabrizia Tullio, Vincenzo Minguzzi, Elisabetta Adami, Domenico Carminelli, Marcella Scattolini, Stefano Mincarini, Mario Cacciacarne, Francesco Axel Marini, Fabrizio Marini, Roberto Colarossi, Marco Mattia Marini, Guido D'Angelantonio, Francesca Baccaro, Angela D'Angelo, Manuela D'Incecco, Barbara Di Giandomenico, Luisa Liberatore, Neluta Nitescu, Nino Colanzi, Rosanna Di Matteo, Maria Luigia Di Marzio, Sergio Annibaldi, Alda Lanciotti, Luciana Lo Duca, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Carlo Costantini in Pescara, via Firenze, 117;
Roberto Resta, Mariagrazia Giampietro, Marino Marini, Fabrizia Tullio, Vincenzo Minguzzi, Elisabetta Adami, Domenico Carminelli, Marcella Scattolini, Stefano Mincarini, Mario Cacciacarne, Francesco Axel Marini, Fabrizio Marini, Roberto Colarossi, Marco Mattia Marini, Guido D'Angelantonio, Francesca Baccaro, Angela D'Angelo, Manuela D'Incecco, Barbara Di Giandomenico, Luisa Liberatore, Neluta Nitescu, Nino Colanzi, Rosanna Di Matteo, Maria Luigia Di Marzio, Sergio Annibaldi, Alda Lanciotti, Luciana Lo Duca, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Carlo Costantini in Pescara, via Firenze, 117;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 301 del
2013:
del permesso di costruire n. 44/13/P
del 14 marzo 2013 con il quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio
del Comune di Pescara ha autorizzato la Telecom Italia s.p.a. a realizzare una
stazione radio base su un terreno confinante con quello dei ricorrenti; della
determinazione dirigenziale n. 102 del 28 settembre 2012; nonché di ogni altro
atto presupposto, connesso e consequenziale..
quanto al ricorso n. 387 del
2013:
dell'atto prot. 108171 del 2 agosto
20130 con il quale il dirigente del Settore Gestione del Territorio-Servizio
S.U.E. del Comune di Pescara ha disposto l'annullamento in via di autotutela del
permesso di costruire n. 44/13/P del 04.03.2012 rilasciato alla società
ricorrente per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia
mobile cellulare sito in località Colle Innamorati; dell'atto prot. n. 84696 del
14.06.2013 con il quale lo stesso dirigente invitava la società ricorrente alla
non esecuzione/prosecuzione dei lavori inerenti la realizzazione della stazione
radio base fino all'ottenimento dei pareri necessari; dell'atto prot. n. 86276
del 19.06.2013 di comunicazione dell'avvio del procedimento per il suddetto
annullamento in autotutela; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale..
Visti i ricorsi e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Pescara, di Telecom Italia Spa, della Regione Abruzzo e
dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 19 giugno 2014 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i
rispettivi difensori come da verbale di udienza
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso rubricato al n.R.G.
301/2013 - qualificatisi “tutti abitanti della zona, proprietari o inquilini, e
vantano un interesse alla conservazione dell’aspetto urbano, della salubrità
dell’ambiente e del valore commerciale degli immobili”- i ricorrenti hanno
impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara a Telecom
Italia s.p.a. per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile
localizzata su un terreno confinante e consistente in antenne fissate su un palo
dell’altezza di 26 metri con due parabole nell’ambito di una superficie
recintata estesa 5x8,90 mq.
Con ricorso rubricato al n.R.G.
387/2013 Telecom Italia s.p.a., premesso che l’intervento in questione è
preordinato a garantire alla collettività nuovi servizi (“banda larga”), ha
impugnato il provvedimento del 2 agosto 2013 con cui il Comune di Pescara ha
annullato in autotutela il permesso di costruire oggetto del suddetto ricorso
301/2013. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la nota del 9 dicembre
2013 con cui il Comune l’ha diffidata dall’eseguire qualunque attività
edilizia.
2 – I ricorsi vanno riuniti stante
la loro evidente connessione.
3 - Va preliminarmente esaminato il
secondo dei ricorsi venuti in decisione. E’ infatti evidente che la sua
eventuale fondatezza restituirebbe validità al titolo edilizio ripristinando la
procedibilità del ricorso diretto contro tale atto, venuta meno in conseguenza
del sopravvenuto annullamento in autotutela. L’improcedibilità del ricorso
proposto dai residenti (eccepita da Telecom) potrebbe essere perciò dichiarata
solo qualora l’impugnazione Telecom si rivelasse infondata con conseguente
consolidamento del provvedimento di annullamento d’ufficio.
4 – Sostiene in merito la società
ricorrente che il Comune ha assunto il provvedimento di annullamento sul
presupposto della mancanza dei pareri ENAC e ENAV nonostante l’ente fosse a
conoscenza che i relativi procedimenti erano in itinere e dell’avvenuta adozione
di atti infraprocedimentali che assentivano l’intervento. Sostiene poi, in
ordine al secondo motivo posto a base dell’atto in autotutela (mancata
valutazione da parte della richiedente della possibilità di condividere
l’impianto esistente di WIND), che lo stesso è stato rilevato solo nel
provvedimento finale e non anche nella comunicazione di avvio del
procedimento.
Il collegio ritiene di condividere
tali rilievi.
Per quanto “l’invito” a sospendere i
lavori (atto del 14 giugno 2013) sia stato determinato dalla ricorrente, che ha
completato le fondazioni che dovevano sostenere il traliccio su cui innestare
gli impianti nonostante il permesso di costruire imponesse di “provvedere
all’inoltro del parere Enac e Enav in sede di comunicazione dell’inizio lavori”,
resta il fatto che la società si era comunque adeguata all’invito comunale “alla
non esecuzione/prosecuzione dei lavori … fino all’ottenimento” dei predetti
pareri. Dopo aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela sul
presupposto che il permesso fosse privo dei pareri in questione, il Comune la
proceduto all’adozione del provvedimento impugnato (2 agosto) senza dare alcun
rilievo alla circostanza che l’istruttoria per il rilascio era in itinere e che
era stata nel frattempo assunta (21 giugno) la valutazione Enav che escludeva
interferenze tali da precludere la realizzazione dell’impianto. Una volta
assicurata l’interruzione dei lavori erano perciò garantiti gli interessi a cui
è preordinata la valutazione di compatibilità dell’intervento con la navigazione
aerea, sicché non risulta giustificata l’adozione dell’annullamento in
autotutela in pendenza del relativo procedimento, sembrando evidente che solo un
intervenuto parere negativo poteva a quel punto legittimare tale tipo di
provvedimento. Tenuto conto dei limiti che incontra il potere di annullamento
d’ufficio ex art. 21nonies l. 241/1990, dal provvedimento non si evincono,
infatti, le ragioni che lo imponevano alla luce della circostanza che gli
interessi alla cui tutela esso era preordinato (“sicurezza della navigazione
aerea” e “salvaguardia della incolumità pubblica”) continuavano ad essere
preservati con l’inibizione ad installare l’antenna (vale a dire il potenziale
ostacolo alla navigazione) fino a quando non fossero stati acquisiti i suddetti
permessi. Non è perciò chiarito quali concrete esigenze mirasse a soddisfare
l’annullamento d’ufficio allorché restava ancora aperta la possibilità che la
società richiedente acquisisse l’assenso all’intervento da parte delle autorità
preposte alla sicurezza della navigazione aerea. In presenza della perdurante
necessità di ottenere il permesso qualora nel frattempo sopraggiunga il parere
positivo ENAC (che la ricorrente assume essere stato rilasciato con atto del
successivo 27 agosto), l’annullamento d’ufficio finisce per non assolvere alcuna
funzione sostanziale, producendo unicamente la duplicazione dei procedimenti con
evidente violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa.
Tale aspetto è ancora più evidente alla luce della considerazione che dagli atti
del procedimento non risulta da quale norma il Comune abbia desunto che
l’assenso in questione sia atto pregiudiziale al rilascio del permesso di
costruire, considerato che in tal senso non depongono né l’art. 709, comma 2,
cod. nav. (“La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è
subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario,
con il Ministero della difesa”) né l’art. 12, comma 2, del Regolamento comunale
relativo agli impianti in questione (“è obbligatorio rispettare la normativa di
sicurezza del volo degli aeromobili”).
Essendo gli interessi evocati già
sufficientemente garantiti dalla preclusione di realizzare il traliccio ed
installare l’antenna, ne discende l’illegittimità della determinazione in
autotutela assunta prima che fosse definito l’iter del procedimento
collegato.
5 - Manifestamente fondato è
l’ulteriore rilievo, visto che la contestazione in ordine alla mancata
valutazione “della possibilità o impossibilità di condivisione con impianto
esistente” è stata prospettata solo nel provvedimento e non anche nella
comunicazione di avvio del procedimento precludendo così all’interessata la
possibilità di esporre le ragioni della scelta. E’ del tutto evidente che non si
tratta di vizio di carattere meramente formale, e quindi irrilevante sul
contenuto dispositivo dell’atto, visto che la condizione che tale condivisione
“venga favorita” (determinazione 102/2012 di approvazione del programma annuale
degli impianti SRB) esige, al contrario, una valutazione di merito della scelta
dell’operatore che abbia invece deciso di non optare per tale soluzione, il che
imponeva che fosse consentita la difesa procedimentale.
Il provvedimento non assume,
infatti, l’obbligatorietà della condivisione, limitandosi invece a riscontrare
una carenza documentale, ossia la mancata allegazione da parte della società
della propria valutazione sul punto. Qualora l’amministrazione avesse contestato
la suddetta carenza documentale nella comunicazione di avvio del procedimento
avrebbe dato modo all’interessata di allegare la documentazione mancante e
consentito di verificare se l’impossibilità di condivisione fosse effettivamente
fondata su obiettive difficoltà tecniche (come la ricorrente assume nel proprio
studio sulla questione) o se la stessa fosse comunque possibile senza
compromettere gli obiettivi di copertura.
6 - Sono invece manifestamente
inammissibili le censure dedotte nei confronti degli ulteriori rilievi che
impedirebbero la realizzazione dell’intervento. Le doglianze sono infatti
rivolte non già nei confronti di specifici rilievi emergenti dal provvedimento
bensì contro deduzioni difensive del Comune, del tutto inidonee ad integrare le
determinazioni assunte dall’amministrazione.
7 - Da tali assorbenti ragioni
consegue la fondatezza del ricorso e l’annullamento del provvedimento di
annullamento d’ufficio.
8 – Da quanto sopra consegue
ulteriormente, come sopra osservato, la procedibilità del ricorso 301/2013, di
cui Telecom eccepisce l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei
proponenti, ritenendo non essere allo scopo sufficiente “la mera residenza nel
Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione degli interventi
contestati”.
L’eccezione deve essere disattesa
posto che i ricorrenti fondano la loro legittimazione non già sulla mera
residenza in ambito comunale bensì sulla contiguità dell’impianto rispetto alle
abitazioni dove almeno una parte di essi risiede. La suddetta relazione di
prossimità, non contestata dalle parti resistenti, radica l’interesse a
contestare la legittimità del provvedimento che autorizza la realizzazione di
un’opera il cui impatto è destinato a ripercuotersi nell’ambito della sfera dei
loro interessi.
9 – Con il primo motivo di ricorso è
dedotta la carenza di un titolo idoneo che legittimasse la società a chiedere il
rilascio del predetto titolo edilizio. Ciò in quanto il contratto di locazione
dell’area sarebbe affetto da molteplici cause di nullità.
Devono essere disattesi i rilievi
attinenti alla illeggibilità delle sottoscrizioni ed alla mancanza di data, non
trattandosi in entrambi i casi di carenza di taluno degli elementi essenziali di
cui all’art. 1418 c.c. Le sottoscrizioni delle parti, infatti, sono presenti (il
che perfeziona l’accordo) e possono essere semmai disconosciute dalle parti
contrattuali.
Non è d’altronde elemento essenziale
la data di stipulazione, considerato che i ricorrenti non precisano a quali fini
la certezza di questa abbia rilevanza e rilevato che l’acquisizione del
contratto agli atti del procedimento ha avuto comunque l’effetto di attestarla a
quella data.
I ricorrenti poi sostengono la
nullità del contratto in quanto non registrato secondo la previsione dell’art.
1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005): “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi
di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
In quanto riferita alle “unità
immobiliari” e relative porzioni, il collegio è dell’avviso che la norma preveda
tale sanzione unicamente per contratti relativi ad edifici, quale che ne sia la
destinazione, ma non anche per quelli aventi ad oggetto immobili di diverso
tipo. Il che induce a ritenere che siano esclusi dal suo ambito di applicazione
i contratti di godimenti relativi a terreni, quale è quello in questione.
I ricorrenti deducono ulteriormente
che nel contratto di locazione rimesso da Telecom al Comune non è contenuta
alcuna indicazione del corrispettivo pattuito, sicché lo stesso sarebbe nullo ex
art. 1418 c.c.
La doglianza deve essere condivisa,
essendo il contratto privo dell’indicazione di un elemento essenziale (cfr. in
termini Cons. St., VI, 4092/2009, di conferma di TAR Liguria, II, 340/2002) e
non potendo operarsi la conversione di cui all’art. 1424 c.c. non emergendo la
volontà delle parti di stipulare un contratto privo di corrispettivo. Anche a
ritenere che le parti abbiano diritto a mantenere la riservatezza su taluni
elementi contrattuali privi di una qualsiasi rilevanza rispetto all’esigenza di
dimostrare al Comune la disponibilità dell’area di intervento, resta comunque la
constatazione che, nella copia trasmessa al Comune ed allegata agli atti, la
parte relativa al canone è del tutto omessa senza alcuna specificazione che
avvertisse che la relativa clausola era comunque contenuta nell’originale del
contratto, cosicché non può che essere constatata la carenza del suddetto
elemento essenziale.
Salva la rinnovazione del contratto
nullo, la mancanza agli atti del procedimento di un titolo idoneo a consentire
alla società di intervenire sull’area in questione determina l’illegittimità del
rilasciato permesso di costruire. Il contratto di locazione recante l'esplicita
autorizzazione all'esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del
bene in funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri è,
infatti, astrattamente idoneo a consentire il rilascio del permesso edilizio,
“sempreché si tratti di un contratto di locazione non invalido per nullità”
(TRGA Trento, n. 230 del 2010).
10 - Deve ritenersi fondato anche il
secondo motivo.
Ad avviso dei ricorrenti il
procedimento preordinato all'adozione dell'atto di assenso all'installazione
dell'impianto di telefonia mobile si è svolto in violazione delle regole dettate
dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 ai fini della partecipazione di
soggetti, diversi dal diretto destinatario dell'atto finale, nei cui confronti
l'atto possa arrecare pregiudizio. In tale posizione si troverebbero sia i
proprietari dei terreni confinanti che i proprietari degli immobili ubicati nel
campo intercettato dall’antenna. L'attività di localizzazione e di installazione
sul territorio di impianti di telecomunicazione si caratterizza, infatti, per la
sua idoneità ad incidere su un ampio numero di soggetti che stabilmente
risiedono nella zona o ivi svolgono attività di rilievo economico o sociale.
Detti soggetti devono ritenersi portatori di qualificate posizione di interesse
legittimo all'osservanza delle norme sullo sviluppo edilizio ed urbanistico del
territorio, sulla tutela paesaggistica ed ambientale e sui limiti di
compatibilità sanitaria delle emissioni elettromagnetiche (cfr. Consiglio di
Stato, sez. VI, n. 6180 del 2005 sull’obbligo di comunicazione ai suddetti
soggetti interessati quantomeno nelle forme di cui all’art. 8 l.241, che nella
fattispecie decisa in quella sede risultavano attuate).
Va osservato che non sono contestate
le deduzioni dei ricorrenti (pag. 9 memoria 29 maggio 2014) secondo cui
“dall’analisi dell’impatto elettromagnetico predisposta da Telecom Italia Spa …
all’interno dell’isocampo di protezione delle antenne è possibile individuare le
abitazioni dei sig.ri D’Angelantonio (p.lla 84), Colanzi (p.lla 1327), Colarossi
(p.lla 1329), Marini (p.lla 905), Resta (p.lla 1038), Annibaldi (p.lla 76) e
Tullio (p.lla 2641)”. Quantomeno rispetto a tali ricorrenti si manifesta la
presenza di un interesse contrapposto a quello della società, facente capo ad un
numero limitato di soggetti individuati e ad essi deve essere perciò
riconosciuto il titolo a partecipare ad un procedimento il cui esito è
suscettibile di ripercuotersi direttamente sul loro ambiente abitativo.
Mancano d’altronde le condizioni per
ritenere l’irrilevanza dell’omissione ex art. 21 octies l. 241/1990, non essendo
dimostrato che il procedimento avrebbe avuto comunque un esito obbligato.
Benché sia precluso al Comune di
operare valutazioni sulla effettiva necessità dell’impianto (3° motivo) o di
imporre la condivisione (4° motivo), è d’altronde evidente che si tratta di
aspetti che implicano una serie di valutazioni da cui discende l’esito
procedimentale, sicché sembra innegabile l’interesse dei suddetti residenti ad
interloquire apportando i propri contributi procedimentali.
11 – Mentre il suddetto terzo motivo
va dichiarato assorbito, implicando il suo esame approfondimenti istruttori,
vanno per completezza esaminati le ulteriori censure.
Fondato è anche il quarto
motivo.
Come già osservato in occasione
dell’esame del ricorso Telecom, l’atto di approvazione del programma annuale
esplicitamente poneva la condizione che venisse favorita la condivisione con
impianto esistente. E’ evidente che non si tratta dell’indebita imposizione di
una determinata scelta localizzativa, quanto piuttosto dell’espressione
dell’esigenza che fosse preliminarmente accertata, prima di optare per la
realizzazione di un nuovo impianto, la possibilità di condivisione. Si rendeva
perciò necessario che la società si facesse carico di illustrare le ragioni di
carattere tecnico che rendevano invece preferibile il sito concretamente
prescelto. Il rilascio del permesso all’esito di un procedimento in cui non sono
state valutate le ragioni per cui la scelta preferenziale è stata accantonata lo
rende perciò illegittimo, senza che possano in senso contrario rilevare le
deduzioni difensive di Telecom dovendo la relative questioni (che vertono
essenzialmente sulla assunta inadeguatezza del sito dove è ubicato l’impianto da
condividere) essere oggetto di adeguata valutazione procedimentale, che nella
fattispecie è mancata.
12 - E’ invece manifestamente
infondato il quinto motivo, con cui si prospetta l’illegittimità del titolo
edilizio per essere stato rilasciato ben oltre il termine assegnato dall’art.
86, comma 1, del Codice. La normativa non preclude affatto il potere di
provvedere oltre il termine assegnato né da essa può evincersi l’illegittimità
dell’atto tardivo, salva la formazione dell’assenso tacito ove ne ricorrano i
presupposti.
13 - Analoga sorte ha il sesto
motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 87, comma 5, per avere
l’amministrazione consentito alla richiedente l’integrazione documentale per
almeno tre volte e comunque oltre il termine di 15 giorni previsto dalla norma
stessa. La previsione ha infatti lo scopo di evitare la dilatazione dei termini
procedimentali causata da reiterate richieste istruttorie e perciò non preclude
la possibilità di effettuare le integrazioni necessarie alla valutazione della
domanda nello spirito dei principi generali della legge sul procedimento.
14 - Quanto al settimo motivo, con
cui si lamenta essere stata omessa la preventiva approvazione del progetto da
parte del genio civile in ritenuta violazione dell’art. 64 t.u. ed., va
osservato che il successivo art. 65 prevede che “le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale”,
il che esclude che il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato a
tale adempimento (cfr. art. 4 l. 1086 del 1971: “Le opere di cui all'articolo 1
devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile,
competente per territorio, prima del loro inizio”). I ricorrenti d’altra parte
non deducono quale norma prescriva la pregiudizialità del deposito rispetto al
titolo edilizio, tenuto conto che anche nelle ipotesi disciplinate dagli artt.
83 e ss. t.u. ed., “fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità …, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione” (art. 94). Né si vede in
che termini rilevi l’art. 89, visto che lo stesso è riferito al procedimento di
formazione degli strumenti urbanistici (“Tutti i comuni nei quali sono
applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo
61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione…”) e quindi a fattispecie del tutto estranea a quella in esame.
15 - In ordine all’ottavo motivo,
l’obbligo di munirsi dei pareri Enac ed Enav in sede di comunicazione di inizio
dei lavori al fine di attestare il rispetto della normativa sulla sicurezza del
volo (nota comunale 18 marzo 2013) non implica in alcun modo (come osservato a
proposito del corrispondente motivo di annullamento d’ufficio) che tali atti
dovessero precedere il rilascio del permesso di costruire né è dedotto quale
norma imponga tale pregiudizialità.
16 - Infondato è anche il nono
motivo, posto che i ricorrenti non chiariscono i presupposti che avrebbero
imposto l’obbligatoria convocazione di una Conferenza di servizi e tenuto conto
che l’interesse degli interessati alla partecipazione al procedimento, che
l’omissione avrebbe impedito, sussiste (o meno) a prescindere dalle modalità con
cui si svolge il procedimento di formazione del titolo edilizio.
17 - Il ricorso va pertanto accolto
nei termini suddetti con conseguente annullamento del permesso edilizio
impugnato.
18 - Il complessivo esito del
giudizio, tenuto anche conto della manifesta infondatezza di parte delle censure
del ricorso da ultimo esaminato, induce alla compensazione delle spese di
giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente
pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie entrambi
nei limiti e con le conseguenze indicate in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera
di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio,
Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere,
Estensore
Massimiliano Balloriani,
Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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