domenica 30 novembre 2014

Altra sentenza (TAR Lazio) che boccia la attenzione di un comune (Sora) di evitare antenne alle zone sensibili

Si vede almeno seguendo la ottima rassegna che il Dr Albanese di Lexambiente puntualmente fa, che l'unico modo con il quale un Comune sensibile può avere un qualche controllo sull'elettrosmog è di promuovere un piano antenne che comunque coinvolge i vari provider telefonici.





TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 792, del 2 ottobre 2014
Elettrosmog.Illegittimità divieto installazione SRB nelle “aree sensibili”


Vietare l’installazione nelle cd. “aree sensibili” lungi dallo stabilire un criterio di localizzazione. stabilisce un generalizzato e praticamente indifferenziato divieto di collocare gli impianti in questione in zone abitate; è chiaro che vietare l’installazione su e/o in corrispondenza di tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a residenza o ad attività lavorativa e di studio equivale a vietare gli impianti di comunicazione elettronica nelle zone abitate, il che in pratica impedisce la creazione di una rete di comunicazioni dato che, poichè la rete si pone al servizio delle esigenze delle persone, essa va creata nelle aree in cui le persone vivono e operano e non certo in aree disabitate dove le esigenze di copertura sono evidentemente assenti o comunque inferiori a quelle delle aree abitate. La disposizione pare avere una finalità di protezione della salute umana, come si desume sia dalla denominazione di “aree sensibili” che dal riferimento alla permanenza di persone per almeno 4 ore quotidiane; ma, come è noto, la tutela della salute umana in questa materia è riservata allo Stato e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. (Segnalazione massima a cura di F. Albanese)

 

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