TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 792, del 2 ottobre 2014
Elettrosmog.Illegittimità divieto installazione SRB nelle “aree sensibili”
Vietare l’installazione nelle cd. “aree
sensibili” lungi dallo stabilire un criterio di localizzazione. stabilisce un
generalizzato e praticamente indifferenziato divieto di collocare gli impianti
in questione in zone abitate; è chiaro che vietare l’installazione su e/o in
corrispondenza di tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a
residenza o ad attività lavorativa e di studio equivale a vietare gli impianti
di comunicazione elettronica nelle zone abitate, il che in pratica impedisce la
creazione di una rete di comunicazioni dato che, poichè la rete si pone al
servizio delle esigenze delle persone, essa va creata nelle aree in cui le
persone vivono e operano e non certo in aree disabitate dove le esigenze di
copertura sono evidentemente assenti o comunque inferiori a quelle delle aree
abitate. La disposizione pare avere una finalità di protezione della salute
umana, come si desume sia dalla denominazione di “aree sensibili” che dal
riferimento alla permanenza di persone per almeno 4 ore quotidiane; ma, come è
noto, la tutela della salute umana in questa materia è riservata allo Stato e
alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. (Segnalazione massima a
cura di F. Albanese)
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