domenica 21 luglio 2024

Ancora su ... criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile

 




Consiglio di Stato Sez. VI m. 5104 del 7 giugno 2024
Elettrosmog.Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile

Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. 


Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). 


Ne deriva che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.


https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-criteri-localizzativi-degli-impianti-di-telefonia-mobile


lunedì 3 giugno 2024

Altra sentenza del TAR che ribadisce la importanza del Piano Antenne del Comune


 di fatto si carica sulle spalle del Comune l'onere di una definzione di un regolamento - annesso al Piano del Territorio - in cui  Le suddette norme vanno coordinate con i principi della pianificazione urbanistica, in base ai quali è legittimo stabilire una soglia massima allo sviluppo di attività economiche insediate in zone del territorio non più adatte ad ospitarle, ma l’amministrazione non può imporre unilateralmente la delocalizzazione. L’obiettivo della liberazione del territorio dalle attività sgradite   (sic! ) può essere perseguito solo attraverso strumenti incentivanti. Eccezionalmente, sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica, quando sia necessario tutelare superiori interessi pubblici, e in primo luogo il diritto alla salute delle persone.

quindi il piano va condiviso con le società di telefonia e/o supportate da consulenza qualificate in grado di contrastare le richieste - sicuramente tecnicamente e legalmente 'ineccepibili' - delle Telco!


https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/giurisprudenza-amministrativa-tar79/elettrosmog-esposizione-a-campi-elettromagnetici-e-poteri-del-comune



giovedì 30 maggio 2024

PNRR: la Corte dei Conti: “Ostruzionismo dei Comuni” per la implementazione del 5G!

 solo il 13,85% dei progetti sono completati su un totale di 1.385 aree da raggiungere.




scrive la Corte dei Conti 

Alcune amministrazioni comunali, infatti, non hanno rilasciato i permessi necessari all’operatore aggiudicatario dell’intervento, preoccupati o dagli impatti urbanistici o dalle emissioni elettromagnetiche. Il problema è annoso e il Dipartimento per la trasformazione digitale ha tenuto centinaia di incontri con i rappresentanti dei Comuni, sia per cercare di sbloccare i permessi sia per trovare amministrazioni disponibili a subentrare. Lo stallo ha spinto però a cercare ora di individuare aree alternative a quelle dove i lavori per la banda ultralarga sono fermi.


Il sottosegretario all’Innovazione Butti ha emanato di recente una direttiva per tentare di restringere i margini di interdizione delle PA locali in relazione ai progetti del Pnrr per le reti ultraveloci. Il DTT ha anche siglato con l’Uncem, che rappresenta Comuni ed enti montani, un accordo istituzionale per il supporto alla digitalizzazione, dopo aver firmato accordi simili con la Conferenza delle regioni, Anci e Upi.


https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/5g-la-corte-dei-conti-ostruzionismo-dei-comuni-butti-studia-una-soluzione/




lunedì 27 maggio 2024

Consiglio di Stato: arpa docet ... le contro-argomentazioni sono 'azione popolare su prospettazioni soggettive' !




In tema di emissioni di campi elettromagnetici e potenziali pregiudizi alla salute rilevano quelli concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli alla salute, specie nel caso in cui le autorità a ciò preposte (in particolare, ARPA) abbiano escluso che l’opera potesse impattare negativamente sotto il profilo sanitario, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell’esercizio di una correlativa azione impugnatoria, a pena di introdurre, attraverso l’elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un’inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive

 







https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-rischi-da-esposizione-a-campi-elettromagnetici

domenica 21 aprile 2024

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI UN'ANTENNA

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI UN'ANTENNA OTTENUTA AL TAR DI ROMA ( avv. Elio Errichiello) MOTIVATO PROPRIO SULLA PATOLOGIA DI ELETTROSENSIBILITA' DI UNO DEI RICORRENTI! 




https://www.facebook.com/photo?fbid=839040318252857&set=a.504825868340972



domenica 17 marzo 2024

Limiti alla installazione degli impianti

 


Consiglio di Stato Sez. VI n. 1200 del 6 febbraio 2024

Elettrosmog.Limiti alla installazione degli impianti

In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. 

La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. 

Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. 

Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. 

È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.

 https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-limiti-alla-installazione-degli-impianti


giovedì 15 febbraio 2024

TAR delle Marche: importanza del piano antenne comunale

 


qui di seguito una valutazione tecnica della sentenza del TAR delle Marche che ai Comuni l’unico percorso valido e realisticamente attuabile per gestire la tematica delle reti di telecomunicazioni che è 

sempre più avviata verso processi di estrema semplificazione a favore delle compagnie private



https://polab.it/srl/wp-content/uploads/2024/02/TAR-Marche-n.-131-del-7-febbraio-2024_Morrovalle.pdf