La tutela della concorrenza non può risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo. Per tale ragione il provvedimento dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo paesaggistico o culturale che, negando l’autorizzazione di propria competenza, di fatto ostacoli l’accesso di un operatore economico a un mercato, non può ritenersi illegittimo per questo solo fatto, ovvero solo in ragione delle conseguenze anticoncorrenziali che il provvedimento negativo è suscettibile in tesi di determinare.
https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-vincoli-paesaggistici
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