Allego una sentenza del TAR che dà ragione a Italianostra contro lo Stato per una installazione di radar in una zona protetta sarda.
http://is.gd/CASKoN
E' interssante riportare le considerazione che il collegio formula :
1) l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera pubblica qui all’esame cede di fronte al superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute;
2) la tutela della salute nell’ordinamento italiano è pacificamente intesa come diritto soggettivo della persona e come interesse della collettività ad un ambiente salubre;
3) è del tutto evidente che la salute può subire nocumento dalla degradazione dell’ambiente;
4) i due beni, ambiente e salute sono pertanto caratterizzati da una forte interazione reciproca tanto che, lo stesso legislatore ha da tempo sottolineato il nesso tra salute e condizioni ambientali (si vedano a tal proposito gli artt. 2 e 4 della L. 833 del 1978 in cui si fa espresso riferimento ai fatti aggressivi provenienti dall’ambiente naturale tra le possibili cause di lesione della salute umana);
5) il legame del diritto all’ambiente salubre con la tutela della salute attribuisce a tale tutela il valore della assolutezza; ciò significa che esso va protetto, come afferma attenta dottrina, contro ogni iniziativa ostile da chiunque essa provenga e con la conseguenza che esso ha anche una valenza incondizionata;
6) la tutela deve ritenersi ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di nocività a lungo termine per cui occorre applicare il principio di minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione di derivazione comunitaria;
vedere anche articolo
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2011/12/22/news/fermati-i-radar-sulle-coste-dell-isola-lo-stato-sospende-l-installazione-di-15-impianti-5448709
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