domenica 30 settembre 2012

TAR Lombardia ancora una volta conferma che i piani antenne NON debbono tener conto della tutela della salute !


Altra sentenza negativa !


La zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute (v. art. 4 comma 11 della LR 11 maggio 2001 n. 11). La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l'interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali
N. 01461/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2004 REG.RIC.


E' indispensabile procedere ad una modifica legislativa altrimenti i tribunali ci massacrano !!!


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