Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione specifica.
In assenza di una regolamentazione specifica le
stazioni radio-base non possono ritenersi soggette alla stessa disciplina
dettata dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per gli edifici
ed i manufatti edilizi in termini di destinazioni funzionali, altezze distanze e
cubature. Pertanto, non avendo approvato il Comune uno specifico piano di
azzonamento delle antenne, il richiesto permesso edilizio non avrebbe potuto
essere negato sulla base della sua asserita incompatibilità con la generica
disciplina urbanistica dettata dalle NTA del piano regolatore generale per la
zona di riferimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02987/2012
REG.PROV.COLL.
N. 00924/2002
REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 924 del 2002, proposto da:
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A., già Siemens Information and Communication Networks S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Borghi e Carlo Cossalter, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via della Guastalla, 2
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A., già Siemens Information and Communication Networks S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Borghi e Carlo Cossalter, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via della Guastalla, 2
contro
Comune di Olgiate Olona
e con l'intervento
di
Nokia Siemens Networks Italia
S.p.A. in qualità di successore a titolo particolare della ricorrente
per
l'annullamento
della nota prot. 1644 del 29
gennaio 2002, con la quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di
Olgiate Olona ha respinto la domanda di concessione edilizia per l’installazione
di una stazione radio base di telefonia mobile in via Ombrone 5/7, in quanto
contrastante con le norme tecniche di attuazione relative alla zona urbanistica
B3 del vigente piano regolatore;
della nota prot. 1643 del 29
gennaio 2002, con la quale il medesimo funzionario ha comunicato la non
assentibilità della richiesta di installazione della stazione radio base per la
telefonia mobile in via Ombrone, 5/7.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento in
epigrafe il Comune di Olgiate Olona ha respinto la domanda di rilascio di una
concessione edilizia per la installazione di una stazione radio base per la
telefonia mobile in via Ombrone, n. 5/7, presentata dalla S.p.A.. Siemens
Information and Comunication Tecnologies, in quanto la disciplina della zona
urbanistica ove l’impianto avrebbe dovuto essere localizzato non prevedeva tale
specifica destinazione d’uso.
Avverso tale atto ha proposto
ricorso l’interessata, adducendo i seguenti
MOTIVI
Violazione degli artt. 4 e ss e
10 della L. 241/90.
Il provvedimento impugnato non
recherebbe l’indicazione del responsabile del procedimento e dell’ufficio
competente ad effettuare l’istruttoria.
2) Violazione degli artt. 4 del
D.L. 398/93 e 6 della L. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e
motivazione.
Il provvedimento impugnato
sarebbe stato adottato in assenza di una dettagliata relazione del responsabile
del procedimento in ordine ai profili di compatibilità urbanistica prevista
dall’art. 4 del D.L. 398/93; inoltre, non sarebbe stato preventivamente
acquisito il parere della Commissione edilizia.
3) Violazione sotto altro
profilo dell’art. 4 del D.L. 398/93, dell’art. 3 della L. 241/90; difetto di
motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttorio, genericità,
illogicità ed irragionevolezza manifesta; violazione del principio del buon
andamento dell’azione amministrativa.
La motivazione del
provvedimento impugnato non indicherebbe le asserite ragioni di difformità
dell’opera rispetto alla disciplina urbanistico - edilizia.
4) Violazione degli artt. 4, 7°
e 8° comma e 7, 13° comma della L.r. 11/2001.
L’impianto oggetto della
domanda di concessione edilizia avrebbe una potenza inferiore ai 300 watt e,
pertanto, ai sensi delle rubricate norme regionali costituirebbe opera che non
richiede una specifica regolamentazione urbanistica, essendo compatibile con
qualunque zona prevista dal P.R.G.
5) Violazione degli artt. 6
della L.r. 60/77, 4 del DM 1444/68 e 14 delle NTA al P.R.G. di Olgiate Olona;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed illogicità manifesta.
La disciplina urbanistica della
zona in cui la ricorrente ha chiesto di installare l’impianto di telefonia
mobile non prevedrebbe alcuna specifica disposizione concernente le stazioni
radio - base, per cui non sussisterebbe alcuna preclusione urbanistica alla loro
installazione, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria che devono essere
capillarmente presenti in ogni parte del territorio comunale per garantire
l’espletamento del servizio pubblico di telefonia mobile.
6) Violazione degli artt. 1,
comma 3, 4 e 5 della L. 249/97; violazione dell’art. 6, comma 25 e 26 del D.P.R.
318/97; violazione dell’art. 1 della L. 146/90; eccesso di potere per illogicità
manifesta; violazione dell’art. 1 della L. 241/90; difetto e falsità della
motivazione.
La disciplina della zona
urbanistica ove sarebbe ubicato l’impianto oggetto della domanda di concessione
edilizia non ne vieterebbe l’installazione che, peraltro, dovrebbe essere sempre
consentita, trattandosi di impianti dichiarati ex lege di pubblica utilità.
7) Violazione dell’art. 4 del
D.L. n. 398/93 sotto altro profilo.
La norma rubricata prevede
l’obbligo di rilascio dei titoli edilizi quando gli interventi non contrastino
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici come, appunto, accadrebbe nel
caso di specie.
8) Violazione degli artt. 41
quater della legge urbanistica; violazione dell’art. 10 delle N.T.A.; violazione
della D.G.R. n. 7531/2001.
Avendo la domanda di
concessione edilizia ad oggetto un’opera di pubblica utilità essa avrebbe potuto
essere rilasciata anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche, così come
prevedono le norme indicate nella rubrica.
9) Violazione dell’art. 7 della
L.r. 11/2001; incompetenza.
Il provvedimento di diniego
avrebbe dovuto essere rilasciato dal Sindaco anziché dal Dirigente responsabile
del Settore.
10) Il provvedimento di diniego
sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dell’avviso di avvio del
procedimento.
L’amministrazione resistente
non si è costituita.
All'udienza pubblica del giorno
24 ottobre 2012, relatore il il dott. Raffaello Gisondi, uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in
decisione;
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Collegio, in particolare,
ritiene meritevoli di accoglimento la quarta e la quinta censura.
L’art. 4, comma 7 della legge
regionale n. 11 del 2001 prevede che le caratteristiche tecniche delle reti per
la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività a cui esse
sono preordinate impongono una capillare diffusione degli impianti di
trasmissione del segnale i quali, ove abbiano potenza inferiore a 300 W, devono
ritenersi compatibili con qualunque destinazione urbanistica.
A ciò si aggiunga che, secondo
una consolidata giurisprudenza, in assenza di una regolamentazione specifica che
le riguardi, le stazioni radio - base non possono ritenersi soggette alla stessa
disciplina dettata dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per
gli edifici ed i manufatti edilizi in termini di destinazioni funzionali,
altezze distanze e cubature (Cons. Stato, VI, 21 aprile 2008, n. 1767).
Pertanto, essendo la srb che
Siemens intendeva collocare di potenza inferiore ai 300 watt e non avendo
approvato il Comune di Olgiate Olona uno specifico piano di azzonamento delle
antenne, il richiesto permesso edilizio non avrebbe potuto essere negato sulla
base della sua asserita incompatibilità con la generica disciplina urbanistica
dettata dalle NTA del piano regolatore generale per la zona di riferimento.
Il ricorso deve, quindi, essere
accolto sotto i profili sopra evidenziati. Le restanti censure possono, invece,
essere assorbite in quanto afferenti violazioni formali o comunque, logicamente
subordinate ai motivi accolti dal Collegio.
Le spese seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Olgiate
Olona alla refusione delle spese di lite, che liquida in Euro 3.500,00, oltre
IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella
camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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