lunedì 17 novembre 2014

TAR Campania: Il Comune non può pensare di tutelare la salute ad es. dei bambini ! no!

TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4737, del 5 settembre 2014


Elettrosmog.Illegittimità diniego di adeguamento tecnologico di una SRB a meno di 350 metri dai luoghi sensibili, quali scuole di ogni ordine e grado


Il Comune non può mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino in considerazione della lata nozione di sito sensibile, quale dettata dall’art. 3 del Regolamento che  include tutti gli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura, ospedali, edifici commerciali e produttivi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

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