Si conferma che nella lotta alle antenne bisogna tirar fuori anche aspetti di pura urbanistica.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3224, del 26 giugno 2015
Elettrosmog.Legittimità diniego realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile
E’ principio generale in giurisprudenza che l’Amministrazione non consumi con il decorrere del tempo il potere comunque di adottare un atto espresso, in autotutela, quale nella fattispecie l’imputato atto di diniego definitivo adottato a breve distanza di tempo, anche se l’ordinamento lo pretende ab initio con riguardo a istanza sì di parte ma che richiede in ogni caso un tempestivo riscontro formale, positivo o negativo che sia, senza però far venir meno la legittimità di provvedimenti assunti successivamente su fattispecie ancora non definitive. Quanto poi al potere pianificatorio di introdurre criteri localizzativi degli impianti di telecomunicazione (nel caso di telefonia mobile), la giurisprudenza ha affermato in generale che lo stesso non può tradursi in limiti di localizzazione per intere ed estese aree del territorio comunale, per di più indirizzati a scopi di radioprotezione, che esulano dalla sfera dei poteri assegnati ai Comuni. Rientra però nelle competenze comunali l’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole anche a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico, e il Comune può adottare, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizio-urbanistica, misure che, escluso il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, misure tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc…), funzionali al governo del territorio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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