Elettrosmog.Impianti di telecomunicazioni e siti sensibili
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 148 del 20 febbraio 2020
Elettrosmog.Impianti di telecomunicazioni e siti sensibili
Per realizzare un sito sensibile in prossimità di un impianto di telecomunicazioni è quindi sufficiente che sia escluso, mediante misurazioni sul posto, il superamento della soglia di esposizione prevista per la tutela della salute.
Elettrosmog.Impianti di telecomunicazioni e siti sensibili
Per realizzare un sito sensibile in prossimità di un impianto di telecomunicazioni è quindi sufficiente che sia escluso, mediante misurazioni sul posto, il superamento della soglia di esposizione prevista per la tutela della salute.
Pubblicato il 20/02/2020
N. 00148/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CONDOMINIO NUOVO CENTRO, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Milano, corso Italia 8;
contro
COMUNE DI ALBINO, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvia Colleoni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Albino, Piazza Libertà 1;
nei confronti
COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Sarai, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Bergamo, via Locatelli 7;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- della deliberazione consiliare n. 75 del 19 dicembre 2014, con la quale è stata approvata la convenzione urbanistica per il recupero volumetrico di un porticato (mappale n. 5794 sub. 25) all’interno del Condominio Nuovo Centro, in via Aldo Moro;
- della convenzione urbanistica approvata con la deliberazione consiliare n. 75/2014;
- dell’art. 13 delle NTA del piano dei servizi, riguardante i servizi privati di interesse generale;
(b) nei primi motivi aggiunti:
- del permesso di costruire n. 114/2014 del 23 giugno 2015, avente ad oggetto il recupero volumetrico del mappale n. 5794 sub. 25 all’interno del Condominio Nuovo Centro;
- della convenzione urbanistica stipulata il 12 febbraio 2015 tra il Comune e la Cooperativa Sociale La Fenice Onlus;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
- del permesso di costruire n. 114/2014 del 23 giugno 2015, per le criticità presenti nella documentazione tecnica presupposta, relativa al certificato di agibilità;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albino e della Cooperativa Sociale La Fenice Onlus;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Albino, con deliberazione consiliare n. 75 del 19 dicembre 2014, ha approvato la convenzione urbanistica con la controinteressata Cooperativa Sociale La Fenice Onlus per il recupero volumetrico di un porticato (mappale n. 5794 sub. 25) situato all’interno del Condominio Nuovo Centro, in via Aldo Moro.
2. In precedenza, il porticato costituiva uno spazio al servizio dell’adiacente asilo nido aziendale, anche questo di proprietà della controinteressata, per il quale il Comune aveva rilasciato il certificato di agibilità in data 6 settembre 2007.
3. Il recupero volumetrico del porticato è finalizzato alla realizzazione di un centro diurno per disabili, a sua volta destinato a trasformarsi, dopo un periodo massimo di due anni, in comunità alloggio protetta per 8-10 persone. La struttura è qualificata dal Comune come servizio privato di interesse generale ai sensi dell’art. 13 delle NTA del piano dei servizi, in quanto funzionale al “Progetto Enea”, elaborato dalla controinteressata in accordo con l’Ambito Territoriale della Media Valle Seriana. Il progetto si propone di fornire una rete di sostegno abitativo, occupazionale e relazionale ai soggetti rientranti nell’area del disagio adulto, con esclusione delle patologie psichiatriche in fase acuta.
4. La convenzione urbanistica è stata stipulata il 12 febbraio 2015. In particolare, la convenzione stabilisce (v. art. 4) che, trattandosi di un contesto condominiale, eventuali modifiche delle caratteristiche tipologiche esterne sono autorizzabili solo una volta acquisito il benestare del Condominio. È inoltre previsto (v. art. 9) l’annullamento del titolo edilizio, con obbligo di rimessione in pristino, nel caso di diverso utilizzo degli spazi senza preventivo riconoscimento dell’interesse generale da parte del consiglio comunale. Infine, è attribuito al Comune un diritto di prelazione per l’ipotesi di cessione totale o parziale dell’immobile (v. art. 10).
5. I lavori sono stati assentiti con il permesso di costruire n. 114/2014 del 23 giugno 2015, che ha autorizzato espressamente la realizzazione del centro diurno per disabili, rinviando a un successivo provvedimento l’autorizzazione relativa alla comunità alloggio protetta.
6. Occorre evidenziare, tra gli elementi fattuali aventi rilievo nella controversia in esame, che a circa 20 metri dal Condominio (e quindi dal progettato centro diurno per disabili, poi comunità alloggio protetta) si trova ed è in funzione un impianto di telecomunicazioni avente potenza compresa tra 7 W e 300 W. Il regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni classifica la fascia di 50 metri dai siti sensibili tra le “Aree di attenzione” (v. art. 3 comma 3-b), e vieta in tali aree l’installazione di nuovi impianti di telecomunicazioni, salvo deroga motivata dalla necessità di coprire il servizio in assenza di alternative, e comunque con il limite di potenza di 300 W (v. art. 4 comma 2).
7. Contro la deliberazione consiliare n. 75/2014, nonché contro la convenzione urbanistica, l’art. 13 delle NTA del piano dei servizi e il permesso di costruire, il Condominio ha presentato impugnazione, integrata da motivi aggiunti. Le censure sono così sintetizzabili: (i) violazione dell’art. 4 comma 8 della LR 11 maggio 2001 n. 11, nonché degli art. 3 e 4 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni, in quanto il progetto della controinteressata, essendo diretto alla realizzazione di un sito sensibile, incontrerebbe, per reciprocità, la preclusione prevista nelle “Aree di attenzione”; (ii) violazione dell’art. 13 delle NTA del piano dei servizi, da un lato perché la realizzazione di una comunità alloggio protetta è preceduta da un centro diurno per disabili, dall’altro perché le dimensioni modeste non consentirebbero di ravvisare un interesse generale esteso all’intera collettività; (iii) violazione dell’art. 4 della convenzione urbanistica, in quanto non è stato acquisito il benestare del Condominio, e anzi è chiara la contrarietà dei condomini al progetto della controinteressata; (iv) violazione dell’art. 6 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto non è stata effettuata la VAS, pur essendo stata introdotta una deroga al piano dei servizi; (v) genericità della previsione dell’art. 13 delle NTA del piano dei servizi a proposito dei servizi privati di interesse generale; (vi) contraddittorietà, in quanto il permesso di costruire riguarda esclusivamente il centro diurno per disabili, e non anche la comunità alloggio protetta; (vii) sviamento, in quanto nella documentazione depositata per ottenere l’agibilità non vi era la rappresentazione del porticato ma di spazi per uffici, con la conseguente possibilità realizzare canne fumarie, e lo stesso certificato di agibilità del 6 settembre 2007 prescriveva l’inaccessibilità del porticato, all’epoca non ancora completato, lasciando aperta la possibilità di introdurre successive trasformazioni.
8. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
9. Con ordinanza n. 2037 del 5 novembre 2015 è stata respinta la domanda cautelare.
10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulla presenza dell’impianto di telecomunicazioni
11. La struttura progettata dalla controinteressata costituisce un sito sensibile ai sensi dell’art. 4 comma 8 della LR 11/2001 (“strutture di accoglienza socio-assistenziali”), e dunque non può ospitare impianti di telecomunicazioni.
12. In base alla disciplina introdotta dal regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni, la struttura della controinteressata, in quanto sito sensibile, determina la creazione di una fascia di rispetto di 50 metri, classificata tra le “Aree di attenzione”, dove l’installazione di nuovi impianti di telecomunicazioni è normalmente vietata, e richiede comunque una deroga motivata.
13. La presenza di un impianto di telecomunicazioni a meno di 50 metri non retroagisce però sulle costruzioni esistenti, e non impedisce la realizzazione di un sito sensibile mediante modifica della destinazione d’uso con opere. L’inserimento di un sito sensibile in un edificio esistente non è infatti sottoposto alla condizione di reciprocità con gli impianti di telecomunicazioni già installati. La condizione di reciprocità previene un aumento probabile del rischio, ma se il sito sensibile condivide la stessa situazione di esposizione del resto del condominio, non vi è alcuna utilità a penalizzare l’utilizzo dei diritti edificatori imponendo il rispetto delle distanze minime. Deve invece essere seguita l’indicazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 novembre 2003 n. 331, la quale, intervenendo proprio sulla disciplina dell’art. 4 comma 8 della LR 11/2001, ha dichiarato prevalente il criterio dei limiti di immissione elettromagnetica rispetto a quello basato sulle distanze minime. Per realizzare un sito sensibile in prossimità di un impianto di telecomunicazioni è quindi sufficiente che sia escluso, mediante misurazioni sul posto, il superamento della soglia di esposizione prevista per la tutela della salute.
Sui servizi privati di interesse generale
14. L’art. 13 delle NTA del piano dei servizi, dedicato al riconoscimento o all’accreditamento dei servizi di interesse generale gestiti dai privati, trova fondamento nell’art. 9 comma 10 della LR 11 marzo 2005 n. 12, che equipara tra loro tutte le infrastrutture destinate a soddisfare bisogni collettivi meritevoli di tutela, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei gestori.
15. Per i servizi privati è però necessario un esplicito atto di riconoscimento o di accreditamento da parte dell’amministrazione, perché sia accertata la conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi. Questo passaggio è regolato dall’art. 13 delle NTA del piano dei servizi, che quindi non è affatto una norma censurabile sotto il profilo della genericità, essendo il suo scopo quello di definire la procedura e i requisiti formali di approvazione dei progetti dei privati. I bisogni collettivi già inseriti tra gli obiettivi fatti propri dall’amministrazione sono descritti nelle previsioni di merito del piano dei servizi. I nuovi progetti elaborati dai privati hanno natura integrativa, e devono essere valutati caso per caso.
16. In concreto, la valutazione dell’utilità generale, e quindi della coerenza con il piano dei servizi, è stata effettuata dal consiglio comunale in relazione a quanto esposto nel “Progetto Enea” della controinteressata circa le forme di disagio delle persone adulte. La scelta di dotare la collettività di un punto di riferimento gestito da privati per questo tipo di problemi sociali è ampiamente discrezionale, e così pure il giudizio favorevole sul numero di soggetti ospitabili. Non si tratta peraltro di una decisione arbitraria o estemporanea, in quanto il progetto della controinteressata era assistito dall’esame favorevole dell’Ambito Territoriale della Media Valle Seriana. L’inserimento di una fase transitoria dedicata alla gestione di un centro diurno per disabili appare compatibile con il progetto di lungo periodo incentrato sulla comunità alloggio protetta.
Sui rapporti con il contesto condominiale
17. L’art. 4 della convenzione urbanistica subordina al benestare del Condominio solo le modifiche delle caratteristiche tipologiche esterne dell’edificio, ossia la parte dell’intervento edilizio che propriamente incide sull’aspetto dei luoghi percepito dai condomini e dai terzi.
18. Nello specifico, non vi è stato alcun atto di assenso da parte dell’assemblea condominiale, ma si può ritenere che questo non fosse necessario, in quanto l’art. 2.3 del regolamento condominiale, con una disposizione espressamente riferita al mappale n. 5794 sub. 25, aveva già concesso ai proprietari la facoltà di “effettuare la chiusura del portico ad uso esclusivo con serramenti vetrati aventi caratteristiche architettoniche, dimensionali ed estetiche uguali agli esistenti, previo rilascio di autorizzazione degli enti preposti e semplice comunicazione al Condominio”.
19. Per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso del porticato una volta completata la chiusura, in mancanza di divieti o limitazioni all’interno del regolamento condominiale, l’opposizione dei condomini non produce alcun effetto, trattandosi di materia edilizia su cui può pronunciarsi solo l’amministrazione. A maggior ragione, non possono essere contestate le opere interne necessarie per la nuova utilizzazione degli spazi.
Sulla VAS
20. La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (v. art. 6 commi 1 e 2 del Dlgs. 152/2006, e art. 4 della LR 12/2005). Per le modifiche minori ai suddetti piani e programmi viene effettuata una valutazione di assoggettabilità, finalizzata a stabilire se vi sia il rischio di impatti significativi (v. art. 6 commi 3 e 3-bis, nonché art. 12, del Dlgs. 152/2006).
21. Nel caso in esame, tuttavia, il riconoscimento dell’utilità generale del progetto della controinteressata, con il conseguente atto di asservimento tramite convenzione urbanistica, non comporta alcuna variante, né generale né puntuale, allo strumento urbanistico. Si tratta infatti di valutazioni svolte nell’apposita procedura regolata dall’art. 13 delle NTA del piano dei servizi. Come si è visto sopra, l’esito favorevole dell’esame presuppone che il servizio svolto dai privati sia coerente con gli obiettivi del piano dei servizi, e corrisponda effettivamente a un interesse generale. È poi evidente che l’aggiunta al piano dei servizi di un centro diurno per disabili o di una comunità alloggio protetta non comporta conseguenze sull’equilibrio ambientale complessivo.
Sul permesso di costruire
22. Relativamente al permesso di costruire, la circostanza che questo titolo edilizio sia riferito solo al centro diurno per disabili e non anche alla comunità alloggio protetta è irrilevante, in quanto il passaggio dal primo alla seconda è già stato autorizzato con la deliberazione consiliare n. 75/2014, e risulta puntualmente disciplinato all’interno della convenzione urbanistica (v. art. 5). La suddivisione dell’intervento edilizio in due fasi è quindi una normale e diretta conseguenza delle indicazioni fornite dal consiglio comunale.
23. Sono ugualmente irrilevanti le vicende collegate al certificato di agibilità dell’asilo nido aziendale e del porticato, in quanto lo stato dei luoghi non ha avuto alcun ruolo nella decisione del Comune di considerare di interesse generale la realizzazione di un centro diurno per disabili e di una comunità alloggio protetta. La nuova destinazione d’uso è ora sottoposta al potere regolatorio del Comune, e garantita dagli strumenti previsti nella convenzione urbanistica (rimessione in pristino, prelazione).
Conclusioni
24. Il ricorso deve quindi essere respinto.
25. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) respinge il ricorso;
(b) condanna il Condominio Nuovo Centro a versare a ciascuna delle controparti costituite, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 3.000, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
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