domenica 11 aprile 2021

TAR del Friuli VG contro il Comune di Udine per il 5G

 



E’ vero che al regolamento comunale è affidata, dall’art. 16 della L.R. 18/3/2011 n. 3, la programmazione delle stazioni radio base installabili sul territorio comunale, con una disciplina che, anche graficamente, indica l’ubicazione dei nuovi impianti. Il regolamento è aggiornato quando sia necessario individuare una diversa localizzazione degli impianti (10° comma) ed, allo scopo, il seguente art. 17 impone agli operatori di evidenziare, nei loro programmi di sviluppo “l’individuazione degli impianti esistenti” “le previsioni di aree per le nuove localizzazioni” nonché “le proposte di modifica di quelli esistenti”.

Il Regolamento subordina l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile alla presentazione di una SCIA corredata del parere favorevole dell'ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla L. n. 36/2001 con riferimento alle emissioni elettromagnetiche (articolo 7); e reca l’indirizzo ad utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento dell'intervento per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici (articolo 9).


Invece, non spetta al regolamento comunale disciplinare le tecnologie applicate dai gestori né le frequenze di cui essi sono assegnatari al livello nazionale. Il regolamento conferma che gli unici limiti da rispettare sono quelli determinati ai sensi della L. n. 36/2001 e che la relativa verifica spetta esclusivamente all'ARPA.

Né potrebbe essere diversamente spettando allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 L. n. 36/2001, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, e non potendo il Comune, in nessun caso, introdurre limiti che vadano a sovrapporsi o a condizionare l’attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e la transizione al 5G mediante l’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze (per tacere dell’attuazione delle politiche europee di sviluppo del 5G

Gli Enti locali non sono titolari di alcuna potestà normativa in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali o di misure generali interdittive a contenuto radioprotezionistico (cfr. la sentenza di questo Tribunale 19/01/2017, n. 24).

Di tutto ciò si ha ulteriore conferma dalla recente modifica (dettata dall' art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del comma 6 dell’art. 8 della legge 36/2001, il quale ora prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.

TAR Friuli V.G. Sez. I n. 63 del 25 febbraio 2021
Elettrosmog.5G limiti di esposizione valori di atenzione ed obiettivi di qualità    

Spetta allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 L. n. 36/2001, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, e non potendo il Comune, in nessun caso, introdurre limiti che vadano a sovrapporsi o a condizionare l’attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e la transizione al 5G mediante l’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze (per tacere dell’attuazione delle politiche europee di sviluppo del 5G). Gli Enti locali non sono titolari di alcuna potestà normativa in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali o di misure generali interdittive a contenuto radioprotezionistico


Pubblicato il 25/02/2021

N. 00063/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00347/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccarda Faggiani, Giangiacomo Martinuzzi e Giuseppe Sbisa', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

- quanto al ricorso introduttivo:

della nota PG/E 0102209/2020 del 23.92020 del Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. con la quale, in relazione alla SCIA presentata da Wind Tre ai sensi del D.LGS. n. 259/03 per l'adeguamento tecnologico del preesistente impianto per la telefonia mobile (cod. sito UD120 “Via Redipuglia”), è stato ingiunto di non proseguire i lavori;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorrer possa, del Regolamento comunale per la telefonia mobile approvato con Delibera consiliare n. 74 del 4 novembre 2013;

- quanto ai motivi aggiunti:

della delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 14.12.2020, nella parte in cui vieta la tecnologia 5G, e ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;

Visto l’art. 25 del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in L. 18.12.2020, n. 176;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore - nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svolta in videoconferenza con collegamenti da remoto - il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori, anch’essi collegati in videoconferenza;


Considerato quanto segue.

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, nonché la mancata enunciazione di cause oppositive ai sensi dello stesso art. 60 c.p.a.

Con il ricorso all’esame viene impugnato il provvedimento comunale con cui è stata inibita alla ricorrente società Wind Tre, concessionaria del servizio pubblico di telefonia cellulare, la realizzazione di un intervento di adeguamento tecnologico 5G di un impianto preesistente, per il quale aveva acquisito il parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPA. La motivazione del provvedimento comunale, recante l’arresto procedimentale della SCIA presentata dalla ricorrente, poggia sul rilievo che la nuova tecnologia 5G non è contemplata dal regolamento comunale per la telefonia mobile, approvato con delibera consiliare 4.11.2013, n. 74.

A sostegno del ricorso si deducono più censure di violazione di legge, in particolare della legge n. 241/1990 (art. 10bis) del d.lgs. n. 259/2003 (art. 87bis), del D.L. 18/2020 (art. 82, comma 2), nonché eccesso di potere, nell’assunto che l’Amministrazione comunale non può opporsi all’introduzione di nuove tecnologie di comunicazione elettronica invocando il fatto che esse non sono previste dal regolamento comunale.

Con motivi aggiunti, successivamente proposti, la ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 14.12.2020, nella parte in cui, pur se riferita al piano di sviluppo degli impianti della concorrente società Iliad, reca il divieto generalizzato di utilizzare la tecnologia 5G. A tale clausola della deliberazione la ricorrente estende le censure svolte con il ricorso introduttivo.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile per acquiescenza, in quanto la ricorrente non aveva espresso alcuna riserva allorquando ha presentato in data 8.3.2020 l’aggiornamento del piano di sviluppo, che non indicava espressamente la controversa nuova tecnologia.

Nel merito ha controdedotto alle censure avversarie.

Il Collegio, relativamente all’anzidetta eccezione di inammissibilità del ricorso, la reputa non fondata in quanto, affinché vi sia acquiescenza, è necessario che sia stata manifestata una chiara ed incondizionata volontà di accettare gli effetti di un provvedimento, mentre nella specie, anzitutto, nessun provvedimento o atto regolamentare reca il divieto della tecnologia 5G e, comunque, la ricorrente aveva indicato nell’aggiornamento del piano di sviluppo della rete la “riconfigurazione” degli impianti anche “per l’inserimento di nuove tecnologie”.

Nel merito, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.

Secondo l’Amministrazione, se il regolamento comunale non prevede la nuova tecnologia 5G, questa non può essere applicata agli impianti esistenti (attraverso la loro riconfigurazione) a prescindere dal contributo all’inquinamento elettromagnetico che la nuova tecnologia possa recare (che nel caso è escluso dal parere dell’ARPA).

Il che vale a dire che la disciplina recata dal regolamento comunale della telefonia mobile esaurisce ed assorbe tutti gli aspetti, non solo localizzativi o di contenimento delle emissioni, ma anche quelli relativi alle nuove tecnologie ed alle bande di frequenze assegnate in uso ai gestori al livello nazionale.

In realtà non è così.

E’ vero che al regolamento comunale è affidata, dall’art. 16 della L.R. 18/3/2011 n. 3, la programmazione delle stazioni radio base installabili sul territorio comunale, con una disciplina che, anche graficamente, indica l’ubicazione dei nuovi impianti. Il regolamento è aggiornato quando sia necessario individuare una diversa localizzazione degli impianti (10° comma) ed, allo scopo, il seguente art. 17 impone agli operatori di evidenziare, nei loro programmi di sviluppo “l’individuazione degli impianti esistenti” “le previsioni di aree per le nuove localizzazioni” nonché “le proposte di modifica di quelli esistenti”.

Il Regolamento subordina l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile alla presentazione di una SCIA corredata del parere favorevole dell'ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla L. n. 36/2001 con riferimento alle emissioni elettromagnetiche (articolo 7); e reca l’indirizzo ad utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento dell'intervento per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici (articolo 9).

Invece, non spetta al regolamento comunale disciplinare le tecnologie applicate dai gestori né le frequenze di cui essi sono assegnatari al livello nazionale. Il regolamento conferma che gli unici limiti da rispettare sono quelli determinati ai sensi della L. n. 36/2001 e che la relativa verifica spetta esclusivamente all'ARPA.

Né potrebbe essere diversamente spettando allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 L. n. 36/2001, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, e non potendo il Comune, in nessun caso, introdurre limiti che vadano a sovrapporsi o a condizionare l’attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e la transizione al 5G mediante l’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze (per tacere dell’attuazione delle politiche europee di sviluppo del 5G).

Gli Enti locali non sono titolari di alcuna potestà normativa in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali o di misure generali interdittive a contenuto radioprotezionistico (cfr. la sentenza di questo Tribunale 19/01/2017, n. 24).

Di tutto ciò si ha ulteriore conferma dalla recente modifica (dettata dall' art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del comma 6 dell’art. 8 della legge 36/2001, il quale ora prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti.

Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, nonché la delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 14.12.2020, nella parte in cui reca il divieto di impiego della tecnologia 5G.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

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