https://lexambiente.it/materie/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/15875-elettrosmog-tecnologia-5g.html
Il Giudice sentenzia che il pericolo alla salute pubblica da parte del 5G è solo ipotetico e non scientificamente dimostrato , ... per cui non può bloccare la istallazione di antenne!
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1625 del 15 settembre 2021
Elettrosmog.Tecnologia 5G
Il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere extra ordinem. Nello specifico, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 circoscrive il potere del Sindaco d’intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale». Perciò deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale. Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente e, al contempo, la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato
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