Consiglio di Stato Sez. VII n.8989 del 16 ottobre 2023
L'art. 8 della legge 36\2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, anche laddove preveda limiti, deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni . Detto potere regolamentare va tenuto distinto dalla tutela igienico-sanitaria in senso proprio - esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili – riconducendolo al generale potere di pianificazione delle utilizzazioni del territorio, in questo caso specificamente rivolto a conseguire finalità ulteriori di tutela paesaggistica e culturale (“corretto insediamento urbanistico e territoriale” degli impianti) e di tutela ambientale (“minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici”) sull'intero territorio comunale. L'esercizio dei poteri di pianificazione previsti (implicitamente) dall’art. 8, comma 6, ed in particolar modo la localizzazione dei siti di installazione degli impianti di radiotelefonia mobile, alla luce della qualificazione giuridica e delle caratteristiche delle reti di tale servizio pubblico, non può avvenire applicando i procedimenti urbanistici ordinari, ma richiede la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti (i quali sono in possesso delle informazioni e conoscenze tecniche necessarie) e la loro partecipazione propositiva
https://lexambiente.it/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/17153-elettrosmog-installazione-impianti-e-poteri-del-comune.html
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