Il termine entro cui agire legalmente contro l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni per i possibili effetti sull'ambiente o la salute (elettrosmog) varia in base alle ragioni della contestazione.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato nella sentenza 7 febbraio 2025, n. 953. La possibilità per il cittadino di agire contro l'autorizzazione rilasciata a un impianto di telecomunicazione (articolo 44, Dlgs 259/2003) varia molto a seconda della circostanza che si contesta. La Giurisprudenza ha evidenziato quando si può affermare che il soggetto terzo ha "piena conoscenza" dell'autorizzazione rilasciata e può quindi opporsi ad essa.
Se si agisce in giudizio perché si ritiene che l'impianto non possa essere realizzato, il termine per proporre un ricorso davanti al Giudice decorre dalla data in cui l'impresa comunica di avere iniziato i lavori di costruzione. Se invece si critica il modo in cui l'impianto viene realizzato (distanze da abitazioni, consistenza dell'opera), allora il termine per agire decorre dalla data di completamento dei lavori o dal momento in cui sono evidenti l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto.
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https://www.reteambiente.it/news/60109/elettrosmog-tempistica-variabile-per-azioni-legali/
1 commento:
la pagina è poi scomparsa !
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