domenica 14 dicembre 2025

Tar Sicilia annulla provvedimento di diffida di installazione stazione rabiobase

 


La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio - base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee1.



La sentenza nella sua linearità esegetica porta a cassare la disciplina interna del Comune in contrasto con il quadro normativo, precisando che alle Regioni e ai Comuni è consentito, nell’ambito delle proprie e rispettive competenze, individuare “criteri localizzativi” degli impianti di telefonia mobile (anche sotto forma di divieti quali, ad esempio, quello di collocare antenne su specifici edifici ospedali, case di cura ecc.), con l’impossibilità di introdurre “criteri distanziali generici ed eterogenei”.

La norma ritenuta dal GA illegittima definisce come “siti sensibili” le «aree con presenza o destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo comprese le relative pertinenze, per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.», disponendo che «Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree sensibili»sensibili: un evidente divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale22


https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/dottrina175/elettrosmog-antenna-e-distanze-dagli-edifici



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