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In conclusione, in presenza di un impianto base per la telefonia cellulare comunque privo di un titolo giuridico valido ed efficace ai sensi dell’art. 87 del T.U. n. 259 cit., l’amministrazione preposta alla vigilanza deve, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, adottare i poteri sanzionatori e ripristinatori di cui al T.U. dell’edilizia n. 380/2001, proprio perché in tali casi manca del tutto la verifica anche dei profili di conformità urbanistico-edilizia.
http://is.gd/kkSoTz
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