mercoledì 30 marzo 2011

Domanda 02: Inquinare con elettrosmog ha una rilevanza penale ?

Domanda 02: Inquinare con elettrosmog ha una rilevanza penale ?





A-      Il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico può avere profili di rilevanza penale?
Si. L'elettrosmog viene fatto rientrare nella contravvenzione prevista dall'articolo 674 del codice penale che punisce il “getto di cose pericolose”. In effetti, secondo la Corte di Cassazione, il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra nella citata fattispecie criminosa proprio perché i flussi elettromagnetici rientrano nel concetto di “cosa” e come tali la loro emissione può essere, in alcuni casi, pericolosa.

B-      Quand'è che le emissioni di onde elettromagnetiche possono ritenersi pericolose ai sensi dell'articolo 674 del codice penale che punisce il “getto di cose pericolose”?
Innanzitutto bisogna distinguere i casi in cui le emissioni sono contenute nei limiti di legge (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) dai casi in cui detti limiti vengono superati. Nel primo caso bisogna rilevare come attualmente la Corte di Cassazione escluda la rilevanza penale delle emissione elettromagnetiche contenute nei limiti di legge poiché il loro rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. Nel caso in cui, invece, dette onde superino i limiti previsti non basta il semplice superamento del limite a determinare la rilevanza penale del fatto, ma è necessario l'ulteriore requisito della concreta idoneità ad offendere o molestare le persone. In sostanza, affinché le emissioni elettromagnetiche abbiano rilevanza penale è necessario che  sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo. Peraltro, va anche ricordato che il legislatore, con la legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha posto una specifica disciplina di settore, contenente una completa regolamentazione del fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche, con la previsione di un severo ed articolato apparato sanzionatorio amministrativo anche per il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione oltre che per la violazione delle altre regole.

C-      Nel caso in cui in uno stesso posto vi siano più soggetti emittenti onde elettromagnetiche ciascuno nel rispetto dei limiti fissati ma che complessivamente producono una esposizione superiore a quella consentita per legge, è configurabile il reato previsto dall'articolo 674 del codice penale?
Nel caso in questione la Corte di Cassazione esclude la penale rilevanza del comportamento. Ritiene la Corte, infatti, che non è possibile attribuire ai singoli soggetti che gestiscono gli impianti una sorta di responsabilità oggettiva in campo penale per il fatto che i predetti impianti, nel loro complesso, provocano la emissione di onde, che solo per effetto della loro sinergia superano i limiti prefissati. A meno che non fosse ipotizzabile un concorso fra i vari soggetti, e cioè una consapevole volontà di concorrere con gli altri al superamento dei limiti suddetti o, comunque, una sorta di cooperazione colposa. Occorrerebbe, in sostanza, volontà consapevole di concorrere con altri al superamento dei limiti. In casi del genere, però, la normativa di settore prevede l'attuazione di specifici piani di risanamento la cui inosservanza è pesantemente sanzionata in via amministrativa. Ad ogni modo, anche in assenza di un piano regionale di risanamento o delocalizzazione, l’autorità amministrativa ha tutti i poteri e le possibilità per coordinare e regolare le modalità di trasmissione di tutti gli impianti televisivi e radiofonici che operano in una determinata località, in quanto le singole emittenti debbono essere munite dei decreti di concessione del ministero delle comunicazioni (ora ministero dello sviluppo economico), i quali devono contenere l’analitica esposizione di tutti i parametri tecnico operativi.


D-      E' possibile che vengano integrati anche i reati di lesioni colpose e omicidio colposo nel caso di emissione di onde elettromagnetiche?
In linea generale, nel caso in cui venga provato un nesso di causalità tra l'evento dannoso (lesioni o morte) e l'esposizione alle onde elettromagnetiche è possibile addivenire alla configurazione dei delitti di lesioni ed omicidio colposi. Attualmente, però, vi è da dire che gli studi scientifici in materia non sono del tutto esaurienti e unanimamente accettati dalla comunità scientifica.

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