mercoledì 30 marzo 2011

Domanda 03: quale tutela penale abbiamo ?

 quale tutela penale abbiamo ?
 1)
D.: Ho il timore di esser vittima, o che, comunque, sia in atto in un certo posto, di un fenomeno di inquinamento elettromagnetico: di che tipo di tutela pubblica posso disporre?
R.: Posso anzitutto rivolgermi agli enti di tutela ambientale e della salute pubblica, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale  (A.R.P.A.) e A.U.S.L, per far verificare l’eventuale superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla l. 36\2001. In caso positivo, devono scattare le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 della stessa legge a carico dei proprietari e\o gestori degli impianti che generano le emissioni fuorilegge in questione.

2)
D.: Nel caso su citato, gli unici soggetti pubblici cui posso rivolgermi a questo fine sono l’A.R.P.A. e l’A.U.S.L.?
R.: No. Posso investire della questione anche il sindaco del comune nel quale sorge l’impianto, in qualità di autorità sanitaria locale. Egli, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del Decreto Legislativo n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, nel caso in cui il fenomeno di elettrosmog raggiunga il livello di emergenza sanitarie o di igiene pubblica. Se il sindaco dovesse rifiutare d’intervenire, in presenza di una situazione realmente grave e che espone ad un rischio concreto la salute o l’igiene pubblica, potrei denunciarlo per il reato di rifiuto d’atti d’ufficio, previsto dall’art. 328, c. 1, c.p.

3)
D.: Ma c’è un reato vero e proprio che punisca direttamente le emissioni magnetiche e\o elettromagnetiche?
R.: Sì. A questo fine, si può sporgere denuncia al Procuratore della Repubblica per il reato di “getto pericoloso di cose”, previsto dall’art. 674 c.p. Per l’integrazione di questo illecito penale non è necessario il superamento dei limiti di emissione previsti dalla l. 36\2001; basta che le stesse siano “atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone”; anche se è doveroso rimarcare che su questa questione c’è ancora un notevole contrasto giurisprudenziale, anche all’interno della stessa Corte di Cassazione. Infine, bisogna sottolineare che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, le sanzioni previste sono davvero risibili: l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a € 206. Ma, resta, comunque, per le persone offese che nel relativo processo penale si costituiscano parte civile, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. E, in ogni caso, è l’unico strumento penale a nostra disposizione per difenderci dalle onde elettromagnetiche: tanto vale usarlo fino in fondo.

Nessun commento: