sabato 9 aprile 2011

Domanda 04: Quali strumenti ha il cittadino per contrastare l’installazione di un impianto per telefonia cellulare?


Quali strumenti ha il cittadino per contrastare l’installazione di un impianto per telefonia cellulare?

Contro l’autorizzazione comunale o la denuncia di inizio di attività che consente la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare il cittadino interessato può proporre il ricorso al Tar competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento per chiederne l’annullamento.
Il cittadino può considerarsi interessato quando risieda od abbia immobili di proprietà o svolga la propria attività (lui o i suoi figli minori) nei pressi immediati dell’area di localizzazione e possa quindi temere di essere pregiudicato dalla realizzazione o dall’installazione dell’impianto di telefonia.
La piena conoscenza del provvedimento di autorizzazione (da cui decorrono i termini perentori per impugnarlo) si ha dal momento in cui il cittadino ha avuto copia o visione o notizia ufficiale del provvedimento, oppure dal momento in cui i lavori di realizzazione dell’impianto hanno raggiunto uno stadio significativo tale da rendere riconoscibili gli aspetti essenziali dell’opera. L’evidente opinabilità di tali situazioni consiglia di agire il prima possibile.
Il ricorso (al Tar o al Presidente della Repubblica) può essere anche collettivo, e quindi può essere proposto anche da più persone (fisiche e/o giuridiche), e può essere presentato anche da associazioni di protezione ambientale nazionale riconosciute, o anche da “comitati locali” che però possano dare prova di una certa rappresentatività (congruo numero di iscritti) e di un’attività continuativa (e quindi non debbono essere costituiti da poco tempo e appositamente per contrastare quel solo impianto).
Il ricorso (al Tar o al Presidente della Repubblica), che deve essere sottoscritto da un avvocato, deve denunciare delle illegittimità del provvedimento di autorizzazione dell’impianto. Tali illegittimità possono riguardare diversi profili che vanno dagli aspetti edilizi, a quelli urbanistici, a quelli ambientali, a quelli elettromagnetici (anche se raramente è prevedibile il superamento del valore massimo, attualmente prescritto in Italia di 6 Volt/metro).

 

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